_Decreto Agosto e lavoro: le novità.

a cura di Uniolex- Stucchi&Partners

E’ stato pubblicato il 14 agosto 2020 sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 104/2020 già da alcuni giorni rinominato “Decreto Agosto”. Il testo contiene un vasto numero di misure in materia di lavoro, fisco, salute, scuola, enti locali, sostegno e rilancio dell’economia.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 agosto e il Decreto dovrà essere convertito in legge entro i prossimi sessanta giorni affinché le misure adottate non perdano efficacia.

Per i datori di lavoro le misure di maggior interesse sono:

– Divieto di licenziamenti collettivi e individuali per motivo oggettivo (Art. 14):

Si proroga, ma con alcune modifiche, il divieto di licenziamento introdotto dal c.d. Cura Italia e operativo sino al 17 agosto 2020: il divieto permane, infatti, per il periodo di fruizione della cassa integrazione con causale Covid o di godimento della nuova decontribuzione introdotta dal Decreto Agosto.

In particolare, ai datori che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 o del nuovo esonero contributivo è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, mentre quelle avviate al 23 febbraio 2020 rimangono sospese, salvo il caso del c.d. cambio appalto. Preclusa, ai medesimi soggetti e alle stesse condizioni, anche la facoltà di licenziamento individuale per motivo oggettivo, indipendentemente dal numero di occupati: le procedure di tentativo obbligatorio di conciliazione ex Art. 7, L. 604/1966 avviate alla data del 23 febbraio 2020 restano sospese.

Sono state, però, previste tre ipotesi escluse dal divieto: i) il licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; ii) la stipula di un accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro su base volontaria, con possibilità per il lavoratore di fruire della Naspi; iii) i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio di impresa ovvero ne sia disposta la cessazione.

Si conferma la possibilità per i datori che, nel 2020, avessero intimato il licenziamento per motivo oggettivo di revocarlo in ogni momento, facendo però contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del licenziamento.

CIGO, Assegno ordinario e Cassa Integrazione in deroga con causale Covid-19 (Art. 1):

Previste ulteriori 9 settimane di cassa c.d. Covid-19, incrementabili di ulteriori 9 (per complessive 18 settimane) in favore dei datori di lavoro che nel periodo 13 luglio–31 dicembre 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica. Nel caso di trattamenti già richiesti e autorizzati ai sensi del c.d. Cura Italia e collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020, saranno imputati alle prime nove settimane della nuova “estensione”.

Le prime nove settimane di integrazione saranno libere per tutti i datori, mentre per le seconde nove sarà necessario versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo sarà pari:

  1. a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nel caso di datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non sarà dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Per poter accedere alle ulteriori nove settimane condizionate dal fatturato, il datore di lavoro dovrà presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato: l’INPS autorizzerà i trattamenti e individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore dovrà versare sulla base di quanto dichiarato nella certificazione, mentre le verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti saranno effettuati dall’INPS con richiesta di informazioni all’Agenzia delle Entrate.

Le domande di accesso ai trattamenti saranno inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Agosto: per la cassa avviata a luglio il termine sarà, pertanto, quello del 30 settembre.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto se posteriori ai precedenti termini. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

L’Assegno ordinario a carico del Fondo di solidarietà potrà essere erogato alle medesime condizioni previste per la cassa integrazione.

Infine, prevista una “sanatoria” sui termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi: quelli in scadenza il 31 luglio 2020 sono differiti al 31 agosto 2020, mentre quelli che in applicazione della disciplina ordinaria si collocherebbe tra il 1° agosto e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

– Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex zone rosse (Art. 19)

I datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei propri dipendenti domiciliati o residenti in Comuni interessati dai provvedimenti della pubblica autorità di divieto di allontanamento dal proprio territorio, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele perviste per l’emergenza COVID-19 prima del 15 agosto 2020, potranno presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con specifica causale “COVID-19- Obbligo di permanenza domiciliare”. Le domande potranno esser presentate solo dalle imprese operanti nelle Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 23 aprile 2020 e per il periodo di durata dei provvedimenti della pubblica autorità, sino a un massimo di quattro settimane complessive. Le domande dovranno essere trasmesse, a pena di decadenza, solo all’INPS entro il 15 ottobre 2020, allegando un’autocertificazione nella quale sarà indicata l’autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore dovrà inviare all’Istituto previdenziale tutti i dati necessari al pagamento o per il saldo di integrazione salariale entro il 15 novembre 2020: trascorsi inutilmente i termini, i pagamenti restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

Esonero contributivo per imprese che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 3)

Alle aziende che non richiedono le ulteriori settimane di cassa integrazione con causale Covid-19 previste dal Decreto Agosto, ma che hanno già fruito a maggio e giugno dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Cura Italia, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali fino a quattro mesi entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite, con esclusione dei premi INAIL. Lo sgravio è riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi d’integrazione salariale in base al Decreto Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. L’esonero è cumulabile con altri o con la riduzione delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente.

Se il datore beneficia dell’esonero contributivo è soggetto al divieto di licenziamento individuale o collettivo per motivi oggettivi e in caso di violazione del divieto sarà revocato il beneficio dell’esonero con impossibilità di presentare anche la domanda per il trattamento di integrazione salariale.

Questo esonero, in quanto potenziale aiuto di Stato, è al momento subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

– Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6)

Introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che, dal 15 agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020, assumeranno lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato. L’incentivo, che non si applica al contratto di apprendistato e al lavoro domestico, è strutturato in forma di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda (ad esclusione dei premi INAIL), per un periodo massimo di sei mesi dall’assunzione e nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Esclusi dall’esonero i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero sarà riconosciuto anche per le stabilizzazioni dei rapporti a termine successive all’entrata in vigore del Decreto.

Infine, l’esonero, per una durata inferiore di tre mesi, potrà essere riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti balneari (cfr. Art. 7 Decreto Agosto). Anche quest’ultimo esonero è, però, subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

– Rinnovo e proroga dei contratti a termine:

Ammessa, sino al 31 dicembre 2020, la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine in assenza di una delle causali previste per legge (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria):  la proroga o il rinnovo “acausale” sanno possibili una sola volta e per soli dodici mesi, nel rispetto del limite di durata massima pari a ventiquattro mesi. Escluso il riferimento al “riavvio delle attività” per procedere alla proroga o al rinnovo acausale.

Abrogata, invece, la norma del c.d. Decreto Rilancio (Art. 93, comma 1 bis D.L. 34/2020) che prorogava in automatico il termine dei contratti di apprendistato e a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza epidemiologica.

Infine, tra le ulteriori misure contenute nel Decreto si segnalano:

  • L’introduzione di nuove indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e marittimi;
  • L’istituzione o il rifinanziamento di Fondi a sostegno delle imprese, anche di piccole e medie dimensioni (Capo VI, Artt. 58-66 del Decreto);
  • La possibilità che le assemblee delle Spa, Sapa, Srl e società cooperative e mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 si svolgano secondo le modalità semplificato previste dall’Art. 106 del Decreto Cura Italia, inclusa quella di tenere le assemblee in full audio/video conference, senza accesso ad un luogo “fisico” e per le Srl, in deroga a qualsiasi altra norma di legge o di statuto, possibile prevedere che l’espressione del voto dei soci avvenga non in assemblea ma mediante “consultazione scritta” o con “consenso espresso per iscritto” (cfr. Art. 71 del Decreto).