_Decreto Legge 16 maggio 2020: la riapertura è servita!

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte tra venerdì 15 maggio e sabato 16 maggio 2020, un nuovo decreto-legge che introduce misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il nuovo Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020 e le misure da esso previste avranno efficacia dal 18 maggio al 31 luglio 2020, salvi i differenti termini previsti per alcune misure.

Quali sono le misure previste per le prossime settimane?

Spostamenti:

  • Da lunedì 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno della stessa Regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
  • Restano vietati, fino al 2 giugno 2020, gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, oltre agli spostamenti da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;
  • Consentito, in ogni caso, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra Regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali o regionali e in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, rispettando i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico.
    Stessa regola varrà anche per gli spostamenti da e per l’estero, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo;
  • Consentiti, invece, gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le Regioni confinanti;
  • Permane il divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria perché risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero;
  • La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti statali o regionali.

Riunioni e convegni:

  • Le riunioni si svolgeranno garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico: l’attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si potrà svolgere, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti statali o regionali.

Attività economiche e produttive:

  • Dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di protocolli regionali trovano applicazione quelli adottati a livello nazionale;
  • Le Regioni, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, dovranno monitorare, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.

Sanzioni:

  • Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
  • Le violazioni delle disposizioni del nuovo decreto legge (o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione), sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, salvo che il fatto non costituisca reato;
  • La violazione del divieto di spostamento per i soggetti sottoposti a quarantena è punita con l’arresto da tre mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 500,00 e 5.000,00 euro, salvo il fatto non costituisca altra ipotesi di reato;
  • Se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applicherà la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
  • Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.