_Decreto Liquidità: alcuni (s)punti per le società.  

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Legge Liquidità (D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, in vigore del 9 aprile 2020). Obiettivo del nuovo provvedimento è di consentire l’accesso al credito per le imprese e rinviare alcuni adempimenti per “alleggerire” il costo dell’emergenza sanitaria. Ecco alcune delle principali misure introdotte.

Datori di lavoro e committenti:

 Estensione degli ammortizzatori sociali per Covid: cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale e cassa integrazione in deroga sono estesi ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020 (Art. 41).

  • Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi di aprile e maggio: sospensione dei versamenti IVA, delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per i mesi di aprile e maggio 2020 per imprese e lavoratori autonomi che hanno subito un calo del fatturato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (pari ad almeno il 33%  ovvero il 50% a seconda che i  ricavi o compensi totali registrati nel 2019 siano inferiori o superiori ad € 50 milioni). La sospensione del versamento IVA per chi esercita attività di impresa o professionale con sede legale o operative nelle Provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente, opera se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta. I versamenti “bloccati” dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione o rateizzati in massimo 5 rate (Art. 18).
  • Ritenute sospese per autonomi e agenti: sospensione nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 delle ritenute d’acconto operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro autonomo e quelle sulle provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari per autonomi e agenti che hanno percepito ricavi o compensi fino a 400mila euro nel periodo di imposta precedente. Le ritenute d’acconto saranno versate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o rateizzando fino a un massimo di 5 rate (Art. 19).
  • Appalti: prorogata la validità dei documenti di regolarità fiscale (Durf) emessi nel mese di febbraio 2020, che restano validi fino al 30 giugno 2020 (Art. 23).
  • Credito d’imposta per acquisto di DPI: ammesse al credito d’imposta per le spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro anche i costi relativi all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), all’acquisto e installazione di altri dispositivi di sicurezza (es. (es. barriere e pannelli protettivi), per proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (Art. 30).
  • Certificazione Unica: prorogata la scadenza per l’invio della Certificazione Unica  al 30 aprile 2020 (Art. 22).

 Società e accesso al credito:

  • Riduzione del capitale: dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31.12.2020, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale, né la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale ( 6).
  • Continuità aziendale: nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020 e per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio ma non ancora approvati, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo in considerazione la situazione esistente al 23 febbraio 2020, fatta salva la proroga di sessanta giorni prevista dal DL 18/2020 per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019 ( 7).
  • Finanziamenti dei soci: dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori ( 8).
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: rinviata l’entrata in vigore al 1° settembre 2021 (Art. 5).
  • Misure per il sostegno della liquidità delle imprese: garanzie da parte dello Stato concesse attraverso la società SACE- gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore delle banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma e potenziamento dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI a sostegno di imprese con un numero di dipendenti fino a 499 ( 1 e 13).

 Termini processuali e i procedimenti amministrativi.

  • Le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti sono rinviate d’ufficio a data successiva l’11 maggio 2020, con conseguente sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale (Art. 36 e 37).
  • Rinvio e sospensione valgono, anche, per quanto compatibile, per i procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita, per i procedimenti avanti le Commissioni tributarie e in tutti gli altri procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti per legge.
  • Prorogata al 15 maggio 2020, la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza prevista dall’Art. 103 D.L. 18/2020 che, come era stato precisato dall’INL (Nota 24 marzo 2020 prot. n. 2211) e salvo nuove indicazioni, ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi.