_Decreto Ristori bis: ulteriori misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

a cura di Uniolex- Stucchi&Partners

A pochi giorni di distanza dall’entrata in vigore del Decreto Ristori è stato pubblicato, il 9 novembre 2020, sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020, c.d. Decreto c.d. “Ristori bis”, contenente, tra le altre, ulteriori misure urgenti a sostegno delle imprese, dei lavoratori.

 

Le misure di maggior interesse per imprese e lavoratori sono:

 

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive (Art. 11)

Prevista la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all’articolo 13 del Decreto Ristori, anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori Bis. La sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Sospeso, inoltre, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree arancioni e rosse del territorio nazionale, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del Decreto Ristori bis, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del Decreto Ristori bis.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Questo esonero, in quanto potenziale aiuto di Stato, è attribuito in coerenza con la normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

 

Misure in materia di integrazione salariale (Art. 12)

Proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Decreto Cura Italia, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del Decreto Ristori anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 10 novembre 2020.

I trattamenti di integrazione salariale sono concessi nel limite massimo di spesa individuato dal Decreto e con monitoraggio da parte dell’INPS.

 

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (Art. 13)

Per i lavoratori dipendenti genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado situate nelle zone arancioni e rosse, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del Decreto Ristori bis, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza,  facoltà di astenersi dal lavoro, alternativamente fra loro, per tutta la durata della sospensione e nella sola ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50%

della retribuzione stessa, con copertura della contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre  2020.

 

Bonus baby-sitting (Art. 14)

Per le zone rosse e arancioni, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del Decreto Ristori Bis, nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività  didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività  didattica in presenza prevista dal predetto DPCM.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio di cui al presente articolo si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato mediante il libretto famiglia.

 

Infine, tre le ulteriori misure previste dal Decreto Ristori bis:

  • Vengono modificati gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. 81/2008 relativi a “Indicazioni su misure e livelli di contenimento” e “Contenimento per processi Industriali” (art. 17);
  • Rideterminazione del Contributo a fondo perduto del Decreto Ristori, con incremento delle dotazioni del fondo per attività site nelle zone arancioni e rosse e introduzione per l’anno 2021 di un nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020 (Art. 1);
  • Riconoscimento di un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020 (Art. 2);
  • Sospensione dei versamenti tributari per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree arancioni e rosse del territorio nazionale individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del decreto Ristori bis, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del Decreto Ristori bis, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree arancioni e rosse (Art. 7)

Il Decreto Legge avrà una validità di 60 giorni, trascorsi i quali potrebbe decadere se non convertito in legge, la quale, a sua volta, potrebbe modificarne le previsioni.

D.L. 9 novembre 2020, n. 149