_Decreto Legge 13 marzo 2021

a cura di Uniolex- Stucchi&Partners

A pochi giorni dall’entrata in vigore del DPCM del 2 marzo 2021, è stato emanato un nuovo Decreto-Legge, con misure più restrittive che si applicano dal 15 marzo al 6 aprile 2021: vengono ammesse, però, alcune deroghe alle restrizioni per le festività pasquali. Le misure in vigore per le c.d. zone rosse o arancioni sono le medesime già previste del precedente DPCM, salvo alcune novità introdotte dal nuovo Decreto Legge.

Disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19

  1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite, per la zona arancione.
  2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi é superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
  3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all’art. 2 DL n. 19 del 2020, nonché’ ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, DL n. 19 del 2020:

a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi é superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;

  • Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi: lo spostamento non è, invece, consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
  • Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della c.d. zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni:
    • saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute;
    • sarà consentito spostarsi, una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
  • Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito del monitoraggio previsto dall’art. 1, comma 16, DL n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l’adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.
  • Sono previste sanzioni economiche per la violazione delle disposizioni previste dal nuovo Decreto Legge.

Congedi per genitori e bonus baby-sitting

  • Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
  • Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i periodi di astensione è riconosciuta in luogo della retribuzione  un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico a tutela e  sostegno della maternità e della paternità, (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23). I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa
  • Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli art. 32 e 33 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo con diritto all’indennità e non sono computati ne’ indennizzati a titolo di congedo parentale.
  • In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo (sospensione attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio), di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità ne’ riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
  • Possibilità, per determinate categorie di lavoratori per figli conviventi minori di anni 14, di scegliere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché di durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia , ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovatici per la prima infanzia.
  • Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o é sospeso  dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione, , salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste dal nuovo Decreto.
  • Le modalità operative per accedere ai benefici del nuovo Decreto saranno stabilite dall’INPS: sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa.
  • Le misure relative ai congedi ed ai bonus baby sitting si applicano fino al 30 giugno 2021.