_Marzo 2021: un nuovo DPCM per la nota emergenza

a cura di Uniolex- Stucchi&Partners

E’ passato un anno dall’inizio dell’epidemia Covid-19 e l’emergenza epidemiologica prosegue, così come prosegue l’emanazione di provvedimenti volti a contenere il contagio.

In data 2 marzo 2021 è stato pubblicato un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le cui misure si applicheranno dal 6 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021.

Unica eccezione, le misure per la zona Bianca che entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.

A . Misure valide in tutta Italia:

  • Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, salvo che per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
  • Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
  • Fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi
  • Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato «Comitato tecnico-scientifico»
  • Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico
  • Possibilità di indossare mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo, comfort e respirabilità, forma e aderenza appropriate per assicurare la copertura sul volto delle vie respiratorie
  • Obbligo di rispettare le misure di prevenzione igienico-sanitarie, inclusa l’igiene costante e accurata delle mani
  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione
  • Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante
  • Svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, secondo piani territoriali, adottati dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori
  • Possibilità per le persone con disabilità di ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all’aperto.

B. 1 . Misure valide nelle regioni con scenario tipo 1 e rischio basso (Zona bianca)

Per tali Regioni, individuate con ordinanza del Ministero della Salute, previsto un allentamento delle misure:

  • Cessazione dell’applicazione delle misure previste per le regioni in Zona Gialla relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività;
  • Applicazione, in ogni caso, delle misure anti-contagio previste dal DPCM, nonché dai protocolli e dalle linee guida concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi
  • Sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

B.2.  Misure valide nelle regioni zona Gialla

Per le regioni in Zona Gialla si applicano le seguenti ulteriori misure:

  • Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
  • Consentito fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi
  • Consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento
  • Possibilità di disporre per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private.
  • Obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Possibilità di accedere ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici  a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Consentito l’accesso dei minori, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia (All. 8).
  • Raccomandato di non ricevere, nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
  • Divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.
  • L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, RSA, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, é limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
  • Accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
  • Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle mostre dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
  • Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con capienza non superiore al 25% quella massima autorizzata e,  comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per  spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola sala, con rispetto degli All. 26 e 27, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
  • Sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
  • Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
  • Consentita l’attività sportiva o attività motoria all’aperto, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
  • Sospese le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.
  • Lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati dal Ministero dello Sport, è sospeso e sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale
  • Consentiti solo gli eventi e le competizioni riguardanti sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali: allenamenti a porte chiuse.
  • Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici salvo che per gli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.
  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno al 50% per cento e fino a un massimo del 75% degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. Garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • L’attività didattica per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza con l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni o per soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. L’orario di inizio e termine delle attività didattiche sono collegati con gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di  secondo grado.
  • Sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e tirocinio.
  • Le Università predispongono in base all’andamento del quadro epidemiologico un piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale.
  • Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad eccezione dei casi espressamente previsti.
  • I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, salvo i casi previsti.
  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo é consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  • Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (i.e. bar e altri ristori senza cucina) e 47.25 (i.e. commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00.
  • Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché le attività delle strutture ricettive che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto della distanza interpersonale e delle Linee Guida Regionali.
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro.
  • Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità’ dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e ferma l’adozione di protocolli o le linee guida applicabili.
  • Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo,  zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  • A bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale, escluso il trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 %.

 

B.3.  Misure valide nelle regioni zona Arancione

Per tali Regioni, individuate con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno le misure previste per l’intero territorio nazionale oltre che quelle previste per le zone gialle, salvo che non vengano previste misure più rigorose quali:

  • vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della  didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
  • Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
  • Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • Sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
  • Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
  • Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  • Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto nelle adiacenze.
  • Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (i.e. bar e altri ristori senza cucina) e 47.25 (i.e. commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00;
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento-        carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della  distanza interpersonale di almeno un metro.

 

B.4. Misure valide nelle Regioni zona Rossa

Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 3” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose varranno ulteriori misure di contenimento quali:

  • Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori inibiti è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto
  • Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
  • Sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto
  • Sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, con possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (All. 23), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché’ sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei  giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio: consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze: iv) per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (i.e. bar e altri ristori senza cucina) e 47.25 (i.e. commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00-        Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24 (i.e. lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicci, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse,);
  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

 

B.5. Misure per le attività produttive industriali e commerciali:

  • Fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile.
  • Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché’, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, (All. 13), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (All. 14).

 

B.6. Misure per le attività professionali nelle zone Gialle, Arancioni e Rosse:

  • Raccomandato di:
    • a) attuare modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
    • b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
    • c) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normative, protocolli e linee guida vigenti;
    • d) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Restano, infine, le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero che restano soggetti a differenti divieti oppure obblighi di dichiarazione e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o sottoposizione a test molecolare o antigenico a seconda del Paese di ingresso, della durata del soggiorno all’estero e della motivazione del viaggio.