_Decreto Ristori: ulteriori misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

a cura di Uniolex- Stucchi&Partners

Entrano in vigore oggi, 29 ottobre 2020, le misure dell’ultimo Decreto Legge c.d. “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, pubblicato in Gazzetta Ufficiale) connesse all’emergenza epidemiologica da Covid- e relative alla tutela della salute, al sostegno ai lavoratori e alle imprese, alla giustizia e sicurezza.

Le misure di maggior interesse per imprese e lavoratori sono:

 

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga.(Art. 12 commi 1-8):

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 prevista la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del c.d. Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), per una durata massima di sei settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. Agosto collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del Decreto Ristori.

Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Agosto, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 con il quale si è disposta la chiusura o la limitazione di diverse attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

  1. a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro con una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020..

Ai fini dell’accesso alle sei settimane integrazione salariale, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e’ collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione

 

Disposizioni in materia di licenziamento (Art. 12, commi 9-11):

Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Sino al 31 gennaio 2021 è inoltre previsto il divieto di licenziamento, indipendentemente dal numero dei dipendenti, per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 Legge 604/1966 e sono sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 Legge 604/66

I divieti e le sospensioni dei licenziamenti non si applicano nelle ipotesi di: i) il licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; ii) la stipula di un accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per la risoluzione incentivata del rapporto di lavoro su base volontaria, con possibilità per il lavoratore di fruire della Naspi; iii) i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio di impresa ovvero ne sia disposta la cessazione e nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

  • Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Art. 12, commi 14-16):

Riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che hanno richiesto l’esonero dal versamento dei contributi sulla base del Decreto Agosto, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Ristori.

Questo esonero, in quanto potenziale aiuto di Stato, è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

  • Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (Art. 13):

Sospensione dei termini dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori la cui attività è stata sospesa con il DPCM del 24 ottobre 2020 e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori.

Il pagamento potrà essere fatto in una unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

I benefici saranno attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Infine, alcune ulteriori misure previste dal Decreto interessano:

  • Il riconoscimento di un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte con il DPCM 24 ottobre 2020 (Art. 1);
  • L’introduzione di nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (Art. 15);
  • L’introduzione dell’esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (Art. 16).

Il Decreto Legge avrà una validità di 60 giorni, trascorsi i quali potrebbe decadere se non convertito in legge, la quale, a sua volta, potrebbe modificarne le previsioni.

DL 28 ottobre 2020, n. 137