_DPCM 13 ottobre 2020: l’autunno della cautela italiana

A cura di Uniolex – Stucchi&Partners

Il 13 ottobre 2020, è stato firmato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da COVD-19. Anche il nuovo provvedimento è adottato tenendo conto sia dell’aggiornamento delle Linee guida per la riaperture delle attività economiche, produttive e ricreative, sia della proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza sull’intero territorio nazionale.

Le misure si applicheranno dal 14 ottobre e resteranno in vigore sino al 13 novembre 2020.

Quali misure si applicheranno nelle prossime settimane?

Le principali misure di contenimento della diffusione del virus saranno:

  • Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto salvo che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Non sono soggetti ai predetti obblighi: coloro che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con patologie o forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina. Fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Tali prescrizioni possono essere derogate esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico;
  • Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro: tale prescrizione potrà essere derogata esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico;
  • Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
  • Obbligo di rispettare le misure di prevenzione igienico-sanitarie, inclusa l’igiene costante e accurata delle mani;
  • Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
  • Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici a condizione del rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, nonché a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia (cfr. All. 8);
  • Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  • Consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in forma statica, purché siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
  • Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Fortemente raccomandato, nelle abitazioni private, di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;
  • Consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico;
  • Le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità ( All. 21);
  • Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

 

Cosa è stato previsto per le attività industriali e commerciali?

  • Le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12 del DPCM), nonché, per quanto di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 13 del DPCM), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM).

 

E per le attività commerciali al dettaglio, le attività professionali e i servizi alla persona?

 

  • Consentite le attività commerciali al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’Allegato
  • Consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo. Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le attività dei servizi di ristorazione restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
  • Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • Aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 ;
  • Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • Per le attività professionali si continua a raccomandare di: a) attuare modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
  • Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato

 

Quali regole sono previste per l’ingresso in Italia?

  • Vietato lo spostamento da e per Stati indicati nell’Elenco E dell’Allegato 20 (ad esempio Stati Uniti e la Cina), nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei 14 giorni antecedenti, nei medesimi Stati e vietati gli spostamento verso i paesi dell’Elenco F dell’Allegato 20 (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia), salvo il ricorre dei soli motivi previsti dal DPCM (es. esigenze lavorative, assoluta urgenza, salute), comprovati mediante dichiarazione scritta;
  • Vietato l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori dell’Elenco F nei quattordici giorni precedenti, salvo il ricorrere dei motivi previsti nel DPCM (ad es. personale viaggiante);
  • Ammesse limitazioni specifiche in alcune aree del territorio nazionale;
  • Fermi i divieti e le limitazioni di ingresso, chiunque entra nel territorio nazionale, per qualsiasi durata, da Stati e territori esteri, dovrà consegnare al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli una dichiarazione recante l’indicazione chiara e dettagliata dei Paesi e territori esteri nei quali ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti l’ingresso in Italia e dei motivi dello spostamento;
  • Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi dell’Elenco C (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito Irlanda del Nord), D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay), E ed F dell’Allegato 20, obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
  • Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi dell’Elenco D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay), E ed F dell’Allegato 20, obbligo di: i) compiere il tragitto dal luogo di ingresso in Italia a quella di destinazione con mezzo privato; ii) sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario per 14 giorni;
  • Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi dell’Elenco C (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito Irlanda del Nord), si applicano le misure di prevenzione alternative tra loro di: i) obbligo di presentare al vettore all’atto di imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli l’attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti, all’ingresso in Italia ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo tampone e risultato negativo; ii) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, a mezzo tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, oppure entro 48 ore dall’ingresso in Italia; in attesa di sottoporsi al test le persone sono sottoposte a isolamento fiduciario.
  • Previste, sempre che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più paese dell’Elenco F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia) delle deroghe condizionate ai divieti e alle limitazioni di ingresso in casi specifici quali ad esempio: l’ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro o salute o assoluta urgenza, chi transita con mezzo privato nel territorio italiano per un periodo non superiore alle 36 ore, lavoratori transfrontalieri e al personale delle imprese con sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

Cosa è stato previsto per il trasporto pubblico di linea?

  • Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, saranno espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID– 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM), nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 15 del DPCM ora Allegato 2 dell’ultimo DPCM).

Infine, il DPCM contiene disposizioni relativa a: misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (Art. 3), vettori e armatori (Art.7), navi da crociera e navi di bandiera estera (Art. 8), disabilità (Art. 10) e Monitoraggio delle misure (Art. 11).

 

DPCM 13 ottobre 2020

Allegati_DPCM_13_ottobre_2020