_DPCM 14 luglio 2020: una ripartenza cauta.

A cura di Uniolex – Stucchi&Partners

Il 14 luglio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il Decreto con le disposizioni che confermano la ripartenza di molte attività e servizi, valide fino al prossimo 31 luglio 2020. Il nuovo Decreto è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 15 luglio 2020.

Quali misure si applicheranno nelle prossime settimane?

Per contenere il diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale, si è scelto di prorogare le misure del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 11 giugno 2020 sino al 31 luglio 2020.

Inoltre, gli allegati 9 (recante le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, produttive e Ricreative») e 15 (recante le Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dall’Allegato 1 (Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative) e Allegato 2 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico).

Infine sono state confermate e resteranno in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Quali erano le misure del DPCM 11 Giugno 2020?

Le principali:

  • Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
  • Consentito ai bambini e ai ragazzi l’accesso ai luoghi destinati ad attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori e con obbligo di adottare protocolli di sicurezza conformi le linee guida;
  • Confermata la sospensione o chiusura dei servizi educativi e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza e lo svolgimento degli esami di stato: saranno però esclusi dalla sospensione alcuni corsi di formazione, inclusi quelli abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuati dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, nonché i corsi per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, secondo le modalità individuate dalle Linee Guida del Ministero dei Trasporti, come anche i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza;
  • Consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto e cinematografiche o all’aperto, ma con posti preassegnati, nel rispetto della distanza interpersonale e con un numero massimo consentito di spettatori: rimangono sospesi gli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all’aperto;
  • Rimane l’obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina o i soggetti che interagiscono con i predetti; possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
  • Raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico-sanitarie, inclusi il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani (cfr. Allegato 16 del DPCM).

Quali regole sono previste per l’ingresso in Italia dagli Stati Europei?

  • Salvo specifiche limitazioni adottate per specifiche aree del territorio nazionale e in relazione alla provenienza da specifici Stati o territori, non saranno soggetti a limitazione gli spostamenti da e per: gli Stati membri dell’Unione Europea, gli Stati parte dell’accordo di Schengen, il Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino e Vaticano;
  • Permane, invece, fino al 30 giugno 2020 (ora 31 luglio 2020), il divieto di spostamento per gli Stati diversi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (cfr. Art. 6 del DPCM).

L’ordinanza del Ministero della Salute del 30 giugno 2020 ha, però, consentito l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo (cfr. Direttiva 2003/109/CE), nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari. È stato inoltre consentito l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi residenti in: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay, con obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Quali regole sono previste per l’ingresso in Italia dai Paese Extra UE?

  • Obbligo per chiunque intende entrare nel territorio nazionale, con qualunque mezzo di trasporto di linea (aereo, ferroviario, lacuale o terrestre), di consegnare al vettore una dichiarazione recante l’indicazione chiara e dettagliata dei motivi del viaggio, dell’indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria/isolamento fiduciario, il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungerla e, infine, il recapito telefonico (anche mobile); il vettore avrà altresì l’obbligo di provvedere alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri, vietando l’imbarco se manifestano stati febbrili e saranno tenuti ad adottare le misure organizzative previste dall’Allegato 15 del DPCM (cfr. Art. 4);
  • Obbligo per chi entra nel territorio nazionale con trasporti di linea, anche se asintomatico, di comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sottoposizione alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco: l’operatore di sanità pubblica e i servizi territorialmente competenti provvedono, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS, a rilasciare una dichiarazione indirizzata ad INPS, datore e medico di medicina generale, in cui si indica la sottoposizione a quarantena precauzionale, specificando la data di inizio e di fine; in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
  • Regole identiche dovranno essere rispettate anche per gli ingressi tramite mezzo di trasporto privato,
  • Non sarà richiesta alcuna dichiarazione né dovranno svolgere un periodo di sorveglianza/isolamento i cittadini residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, nel Principato di Monaco, nella Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Regno Unito qualora facciano ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, nonché ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e, ancora, al personale delle imprese con sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (cfr. Art. 5);
  • Solo in caso di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, per un periodo non superiore alle 120 ore (quindi più lungo delle precedenti, chi intende far ingresso sul territorio italiano, tramite mezzo di trasporto di linea, di qualsiasi natura, dovrà consegnare al vettore, al momento dell’imbarco, una dichiarazione nel quale indichi i motivi del viaggio e la durata della permanenza in Italia, oltre all’indirizzo completo del luogo di abitazione o soggiorno, un recapito telefonico; con la dichiarazione rilasciata al vettore chi farà ingresso in Italia si assumerà anche l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale al termine delle 120 ore, diversamente dovendo avviare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni, nonché quello di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi da Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale; anche i soggetti asintomatici dovranno segnalare l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria compente in base al luogo di ingresso; infine, regole analoghe valgono anche per l’ipotesi in cui l’ingresso per motivi di lavoro avvenga con mezzo di trasporto privato.

L’ordinanza del Ministero della Salute del 9 luglio scorso ha invece previsto il divieto di ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in: Armenia; Bahrein; Bangladesh; Brasile; Bosnia Erzegovina; Cile; Kuwait; Macedonia del Nord; Moldova; Oman; Panama; Peru’ e Repubblica Dominicana. Il medesimo provvedimento del Ministero della Salute ha sospeso anche i voli diretti e indiretti da e per i medesimi Paesi.

Cosa è stato previsto per le attività industriali?

  • Le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12 del DPCM), nonché, per quanto di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 13 del DPCM), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM).

E per le attività commerciali e professionali?

  • Confermata la ripresa delle attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, l’ingresso dilazionato e sia impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni; permane, inoltre, l’obbligo di rispettare i Protocolli di prevenzione e riduzione del rischio da contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni (o dalla Conferenza Stato-Regioni) nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali (Allegato 10 del DPCM); raccomandato, infine, l’osservanza delle misure dell’Allegato 11 ove si indicano, ad esempio, la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno, adeguata aereazione dei locali, ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, presenza di informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
  • Per le attività professionali si continua a raccomandare di: a) attuare modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Cosa è stato previsto per il trasporto pubblico di linea?

  • Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, saranno espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID– 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM), nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 15 del DPCM ora Allegato 2 dell’ultimo DPCM).