_DPCM 17 maggio 2020: le principali regole per la ripartenza.

Il 17 maggio 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il Decreto che contiene le disposizioni volte a favorire una graduale ripartenza delle attività produttive, commerciali e culturali in Italia, valide dal fino al 14 giugno 2020, salvo diverse indicazioni che potranno essere adottate da ciascuna Regione.

Quali misure si applicheranno nelle prossime settimane?

Le principali:

  • Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
  • Confermata la sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza: saranno però esclusi dalla sospensione, a partire dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuati dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate dalle Linee Guida del Ministero dei Trasporti;
  • Obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina o i soggetti che interagiscono con i predetti; per l’adempimento di tale obbligo, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
  • L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie (cfr. Allegato 16 del DPCM)

 

Quali regole sono previste per l’ingresso in Italia dall’estero?

  • Fino al 2 giugno 2020, obbligo per chiunque intende entrare nel territorio nazionale, con qualunque mezzo di trasporto di linea (aereo, ferroviario, lacuale o terrestre), di consegnare al vettore un’autodichiarazione recante l’indicazione chiara e dettagliata dei motivi del viaggio, dell’indirizzo completo dell’abitazione o della  dimora  in  Italia dove svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria/l’isolamento fiduciario, il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungerla e, infine, il recapito  telefonico (anche  mobile); il vettore avrà altresì l’obbligo di provvedere alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri, vietando l’imbarco se manifestano stati febbrili e saranno tenuti ad adottare le misure organizzative proviste dall’Allegato 15 del DPCM;
  • Fino al 2 giugno 2020, obbligo per chi entra nel territorio nazionale con trasporti di linea, anche se asintomatico, di comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sottoposizione alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco: l’operatore di sanità pubblica e i servizi territorialmente competenti provvedono, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS, a rilasciare una dichiarazione indirizzata ad INPS, datore e medico di medicina generale, in cui si indica la sottoposizione a quarantena precauzionale, specificando la data di inizio e di fine; in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
  • Regole identiche dovranno essere rispettate, sino al 2 giugno 2020, anche per gli ingressi tramite mezzo di trasporto privato, mentre non si applicheranno ai cittadini residenti nell’Unione Europea o in Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, nel Principato di Monaco, nella Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Regno Unito qualora facciano ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, nonché ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e, ancora, al personale delle imprese con sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore (salvo motivata proroga di ulteriore 48 ore);
  • solo in caso di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, per un periodo non superiore alle 72 ore (salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore), chi intende far ingresso sul territorio italiano, tramite mezzo di trasporto di linea, di qualsiasi natura, dovrà consegnare al vettore, al momento dell’imbarco, una dichiarazione nel quale indichi i motivi del viaggio e la durata della permanenza in Italia, oltre all’indirizzo completo del luogo di abitazione o soggiorno, un recapito telefonico; con la dichiarazione rilasciata al vettore chi farà ingresso in Italia si assumerà anche l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale al termine delle 72 ore, diversamente dovendo avviare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni, nonché quello di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi da Covid-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria locale; regole analoghe valgono anche per l’ipotesi in cui l’ingresso per motivi di lavoro avvenga con mezzo di trasporto privato;
  • dal 3 giugno 2020, salvo specifiche limitazioni adottate per specifiche aree del territorio nazionale e in relazione alla provenienza da specifici Stati o territori, non saranno soggetti a limitazione gli spostamenti da e per gli Stati membri dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino e Vaticano: per gli Stati diversi, fino al 15 giugno, saranno vietati gli spostamenti, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Cosa è stato previsto per le attività industriali?

  • Le attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12 del DPCM), nonché, per quanto di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 13 del DPCM), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM).

 

E per le attività commerciali e professionali?

  • Possono riprendere le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, l’ingresso dilazionato e sia impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni; prescritto il rispetto dei Protocolli di prevenzione e riduzione del rischio da contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni (o dalla Conferenza Stato-Regioni) nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali (Allegato 10 del DPCM); raccomandato, infine, l’osservanza delle misure dell’Allegato 11 ove si indicano, ad esempio, la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno, adeguata aereazione dei locali, ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, presenza di informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
  • Per le attività professionali si raccomanda di: a) attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Cosa è stato previsto per trasporto pubblico di linea?

– per contrastare e la diffusione del virus, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, saranno espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID– 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM), nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” (Allegato 15 del DPCM). In particolare, queste ultime se da un lato precisano che la responsabilità individuale degli utenti resta essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio, dall’altro suggerisce alle imprese di avvalersi di comunicazioni semplici delle regole comportamentali da seguire sui mezzi di trasporto. In generale, inoltre, viene raccomandato agli utenti di non usare i mezzi di trasporto in caso di sintomi da infezioni respiratorie acute, di acquistare biglietti elettronici ove possibile, di utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa rispettando la distanza interpersonale di un metro, sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti e di igienizzarsi frequentemente le mani, evitando di toccarsi il viso.

Considerati i diversi rinvii che il Decreto contiene alle specifiche regole locali adottabili da ogni Regione, sarà opportuno verificare quali siano le Linee Guida adottate da ogni Regione, così come verificare se le stesse abbiano adottate misure più restrittive di quelle previste a livello nazionale.