_DPCM 24 ottobre 2020: nuove restrizioni al via dal 26 ottobre.

a cura di Uniolex – Stucchi&Partners

L’incremento dei casi di contagio sull’intero territorio nazionale ha accelerato l’adozione di un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato sabato 24 ottobre 2020: le nuove misure entrano in vigore lunedì 26 ottobre e saranno valide sino al prossimo 24 novembre 2020.

 

Quali nuove misure sono state previste?

  • Fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • Fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privato;
  • Obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e linee guida vigenti;
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentiti dalle 5,00 sino alle ore 18,00 con consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone al tavolo se non conviventi: dopo le ore 18.00 vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; consentita senza limiti di orari la ristorazione negli alberghi e in strutture ricettizie limitatamente ai clienti che siano ivi alloggiati;
  • Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Sospese le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
  • Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose: con riguardo alle abitazioni private fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • Vietate sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • Lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati dal Ministero dello Sport, è sospeso e sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  • Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota almeno pari al 75% delle attività, modulando la gestione degli orari di ingresso e uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.00;
  • Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, utilizzabili solo da atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e rispettive federazioni;

Quali invece sono state confermate?

  • Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto salvo che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi: tali prescrizioni possono essere derogate esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico;
  • Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro: tale prescrizione potrà essere derogata esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico;
  • Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
  • Obbligo di rispettare le misure di prevenzione igienico-sanitarie, inclusa l’igiene costante e accurata delle mani;
  • Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
  • Riconosciuta la possibilità di chiudere al pubblico dopo le 21.00 strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, salva la possibilità di accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • Consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in forma statica, purché siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
  • Sospese le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono a distanza;
  • Consentiti solo gli eventi e le competizioni riguardanti sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI o dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali;
  • Le Università predispongono in base all’andamento del quadro epidemiologico un piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale.

 

Cosa è stato previsto per le attività industriali e commerciali?

  • Le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12 del DPCM), nonché, per quanto di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 13 del DPCM), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM).

 

E per le attività professionali?

  • Per le attività professionali si continua a raccomandare di: a) attuare modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normative, protocolli e linee guida vigenti; d) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Restano, infine, le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero che restano soggetti a differenti divieti oppure obblighi di dichiarazione e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o sottoposizione a test molecolare o antigenico a seconda del Paese di ingresso, della durata del soggiorno all’esterno e della motivazione del viaggio.

DPCM_24 ottobre 2020

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