_DPCM 7 Agosto 2020: un’estate cauta.

Il 7 Agosto 2020, è stato firmato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da COVD-19. Il nuovo provvedimento è stato adottato tenendo conto sia dell’aggiornamento delle Linee guida per la riaperture delle attività economiche e produttive sia della proroga, sino al 15 ottobre 2020, dello stato di emergenza sull’intero territorio nazionale.

Le misure, entrate in vigore domenica 9 agosto 2020, saranno efficaci sino al 7 settembre 2020.

Quali misure si applicheranno nelle prossime settimane?

Le principali misure di contenimento della diffusione del virus saranno:

  • Obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina o i soggetti che interagiscono con i predetti; possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
  • Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro: come per l’obbligo di indossare le mascherine, anche tale prescrizione potrà essere derogata esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico;
  • Obbligo di rispettare le misure di prevenzione igienico-sanitarie, inclusa l’igiene costante e accurata delle mani (cfr. Allegato 16 del DPCM).
  • Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
  • Obbligo per le istruzioni scolastiche di predisporre misure utili all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, ferma la ripresa dell’attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari;
  • Raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria (cfr. Allegato 19 del DPCM) quali: lavarsi spesso le mani, evitare abbracci e strette di mano, mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Cosa è stato previsto per le attività industriali e commerciali?

  • Le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12 del DPCM), nonché, per quanto di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 13 del DPCM), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM).

E per le attività commerciali al dettaglio, le attività professionali e i servizi alla persona?

  • Le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, l’ingresso dilazionato e sia impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni; permane, inoltre, l’obbligo di rispettare i Protocolli di prevenzione e riduzione del rischio da contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni (o dalla Conferenza Stato-Regioni) nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali (Allegato 10 del DPCM); raccomandato, infine, l’osservanza delle misure dell’Allegato 11 ove si indicano, ad esempio, la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno bi-giornaliera, adeguata aereazione dei locali, utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e, comunque, in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, presenza di informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
  • Consentite le attività inerenti i servizi alla persona a condizione che le Regioni accertino la compatibilità delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che l’attività avvenga nel rispetto di Protocolli per ridurre il rischio di contagio;
  • Per le attività professionali si continua a raccomandare di: a) attuare modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Quali regole sono previste per l’ingresso in Italia?

  • Vietato lo spostamento da e per Stati indicati nell’Elenco E dell’Allegato 20 (che include anche gli Stati Uniti e la Cina), nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei 14 giorni antecedenti, nei medesimi Stati e in quelli dell’Elenco F dell’Allegato 20 (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia), salvo il ricorre dei soli motivi previsti dal DPCM (es. esigenze lavorative o di salute) e comprovati mediante dichiarazione scritta;
  • Ammesse limitazioni specifiche in alcune aree del territorio nazionale;
  • Fermi i divieti e le limitazioni di ingresso, chiunque entra nel territorio nazionale, per qualsiasi durata, da Stati e territori esteri, dovrà consegnare al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli una dichiarazione recante l’indicazione chiara e dettagliata dei Paesi e territori esteri nei quali ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti l’ingresso in Italia e dei motivi dello spostamento;
  • Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi dell’Elenco C (Bulgaria, Romania), D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay), E ed F dell’Allegato 20 la dichiarazione ha contenuti aggiuntivi e i soggetti sono obbligati a: i) comunicare l’ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; ii) compiere il tragitto dal luogo di ingresso in Italia a quella di destinazione con mezzo privato; iii) sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario per 14 giorni;
  • Previste delle deroghe condizionate ai divieti e alle limitazioni di ingresso in casi specifici quali l’ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro o salute o assoluta urgenza, l’ingresso dei lavoratori transfrontalieri e al personale delle imprese con sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore

Cosa è stato previsto per il trasporto pubblico di linea?

  • Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, saranno espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID– 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM), nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” (Allegato 15 del DPCM ora Allegato 2 dell’ultimo DPCM).

Infine, il DPCM contiene disposizioni specifiche per vettori e armatori (Art.7), navi da crociera e navi di bandiera estera (Art. 8), disabilità (Art. 10) e Monitoraggio delle misure (Art. 11).