_Nuovo DPCM del 10 aprile 2020: il terzo lock-down è servito!

Con l’ultimo decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata del 10 aprile 2020, parte dal 14 aprile 2020 e durerà fino al 3 maggio 2020 il terzo c.d. lockdown necessario per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere la diffusione del virus.

Quali misure restrittive sono state confermate e con quali nuove indicazioni?

Le principali misure che resteranno vigenti fino al 3 maggio sono:

  • Divieto di allontanamento dal Comune di residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute, con la precisazione che il divieto è esteso agli spostamenti verso le seconde case utilizzate per le vacanze;
  • Raccomandato ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore ai 37,5° di rimanere presso il proprio domicilio, limitare i contatti sociali e contattare il medico curante;
  • Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus;
  • Sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università;
  • Obbligo per chiunque intende  entrare nel territorio nazionale, con qualunque mezzo di trasporto, di consegnare al vettore un’autodichiarazione recante l’indicazione chiara e dettagliata dei motivi  del  viaggio, dell’indirizzo completo dell’abitazione o della  dimora  in  Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria/l’isolamento fiduciario, il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungerla e, infine, il recapito  telefonico  (anche  mobile)  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l’intero periodo di  sorveglianza  sanitaria/ isolamento fiduciario;
  • Obbligo per le persone che fanno ingresso in Italia, sia con mezzi di trasporto pubblico che privati, anche se asintomatiche, di comunicarlo in via immediata al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per  territorio  e  obbligo per le stesse di sottoposizione  alla  sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni: in  caso  di insorgenza di sintomi  da infezione virale,  obbligo di segnalazione tempestiva all’Autorità sanitaria a mezzo dei numeri telefonici dedicati;
  • Solo per comprovate esigenze di lavoro e per un periodo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chi intende far ingresso sul territorio italiano, tramite mezzo di trasporto aereo, marittimo, ferroviario o di trasporto di linea, dovrà consegnare al vettore, al momento dell’imbarco, una dichiarazione nel quale indichi le comprovate esigenze lavorative e la durata della permanenza in Italia, oltre all’indirizzo completo del luogo di abitazione o soggiorno, un recapito telefonico e avrà l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale al termine delle 72 ore, diversamente dovendo avviare il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni. In caso di insorgenza di sintomi da COVID-19 durante il soggiorno, resta confermato l’obbligo di segnalazione tempestiva al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale, al quale andrà comunque comunicato l’ingresso nel territorio italiano. Regole analoghe si applicheranno a quanti faranno ingresso per motivi lavorativi utilizzando un mezzo privato (cfr. Art. 5, DPCM 10.4.2020).

Cosa è stato previsto per le attività industriali e professionali?

  • Prevista la sospensione delle attività produttive industriali, ad eccezione di quelle indicate nel nuovo Allegato 3 al DPCM del 10 aprile 2020 ove, a differenza dei procedenti allegati al DPCM 22 Marzo 2020 (come modificato il successivo 25 marzo 2020), sono state ricomprese anche attività quali, ad esempio, l’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, la fabbricazione di vetro cavo, fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale, la fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo, la fabbricazione di componenti elettronici e schede elettriche, la fabbricazione di computer e unità periferiche, la fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici, commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli da cartoleria, mentre si conferma per le attività sospese la possibilità di proseguire in modalità di lavoro agile;
  • Potranno continuare anche le attività funzionali ad assicurarne la continuità produttiva di quelle non sospese, in quest’ultimo caso previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva: qualora il Prefetto ritenga che non sussistano le condizioni per la prosecuzione dell’attività, potrà sospenderla, ma l’attività sin ad allora svolta dalle aziende sarà legittimamente esercitata;
  • Consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie, dispositivi medici chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • Consentita l’attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o il pericolo di incendi;
  • Consentite le attività dell’industria aereospaziale e della difesa, inclusa le lavorazioni e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico;
  • Viene precisato che per le attività sospese è ammessa, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, di attività conservative e di manutenzione, per la gestione dei pagamenti, nonché la pulizia e la sanificazione. Consentita anche, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione a magazzino e di beni e forniture;
  • Obbligo per le imprese la cui attività produttiva non è sospesa di rispettare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sottoscritto da Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020;
  • Ribadita la possibilità di un’applicazione estesa dello smart working, anche in deroga alla disciplina vigente e consigliato il ricorso a periodi di congedo ordinario e ferie;
  • Limitazione o sospensione delle attività professionali e di lavoro autonomo ad eccezione dei servizi di pubblica necessità, in questi casi previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (definita “principale misura di contenimento”), previa adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  • Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

Cosa è stato previsto per le attività commerciali?

  • Confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel nuovo Allegato 1 al DPCM del 10 aprile 2020 il quale estende la possibilità di aoertura anche ad attività come, ad esempio, le cartolerie e le librerie;
  • Confermata la sospensione dei servizi di ristorazione e alla persona ad eccezione di quelli indicati nell’Allegato 2 del nuovo DPCM;
  • Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e sia impedito di sostare nei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • E’, infine, raccomandata negli esercizi commerciali non sospesi l’applicazione delle misure di contenimento illustrate nel nuovo Allegato 5 del DPCM, il quale prevede, ad esempio, garanzia di adeguata aereazione dei locali, l’utilizzo di guanti usa e getta, utilizzo di mascherine in tutti i luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative dove non sia possibile il distanziamento interpersonale, ampia disponibilità a sistemi di disinfezione delle mani.