_Emergenza Coronavirus: il nuovo DPCM conferma gli “stop”.

L’emergenza sanitaria provocata dal CoronaVirus non si è ancora conclusa, per cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato ieri sera,1° Aprile 2020, un nuovo provvedimento per prorogare sino al prossimo 13 Aprile 2020 molte delle misure restrittive già adottate nei giorni scorsi

Quali misure restrittive sono state prorogate?

Le principali misure che resteranno vigenti dal 4 aprile 2020 sino al 13 aprile sono:

  • Divieto di allontanamento dal Comune di residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute;
  • Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus;
  • Obbligo per chiunque intende  entrare nel territorio nazionale, con qualunque mezzo di trasporto, di consegnare al vettore un’autodichiarazione recante l’indicazione chiara e dettagliata dei motivi  del  viaggio, dell’indirizzo completo dell’abitazione o della  dimora  in  Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria/l’isolamento fiduciario, il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungerla e, infine, il recapito  telefonico  (anche  mobile)  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l’intero periodo di  sorveglianza  sanitaria/ isolamento fiduciario;
  • Obbligo per le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, di comunicarlo in via immediata al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per  territorio  e  obbligo per le stesse di sottoposizione  alla  sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni: in  caso  di insorgenza di sintomi  da infezione virale,  obbligo di segnalazione tempestiva all’Autorità sanitaria a mezzo dei numeri telefonici dedicati;
  • Sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università;
  • Sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato del DPCM 22 Marzo 2020 (come modificato il successivo 25 marzo 2020), nonché di quelle funzionali ad assicurarne la continuità produttiva, in quest’ultimo caso previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
  • Obbligo per le imprese la cui attività produttiva non è sospesa di rispettare il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sottoscritto da Governo e Parti sociali il 14 marzo 2020, tenuto conto delle misure specifiche eventualmente previste e adottate in Accordi settoriali (ad esempio, per il settore dei trasporti);
  • Applicazione estesa dello smart working, anche in deroga alla disciplina vigente;
  • Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, nonché sospensione dei servizi di ristorazione e alla persona;
  • Limitazione o sospensione delle attività professionali e di lavoro autonomo ad eccezione dei servizi di pubblica necessità, in questi casi previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (definita “principale misura di contenimento”), previa adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  • Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

Il nuovo provvedimento ha poi sancito la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, inclusi gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.

Restano in vigore anche le misure del c.d. Cura Italia?

Il nuovo DPCM non modifica le disposizioni dei Decreti Legge già vigenti, per cui si confermano le misure già previste. In particolare:

  • restano in vigore le misure previste a sostegno dei lavoratori e delle imprese: ricorso agli ammortizzatori sociali esteso e semplificato, fruizione di nuovi congedi per i lavoratori-genitori, prolungamento dei congedi per l’assistenza dei disabili, divieto di licenziamento collettivo e per motivo economico sino al 16 maggio 2020;
  • resta in vigore la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, per effetto dell’Art. 103, D.L. 18/2020 che, come precisato dall’INL (Nota 24 marzo 2020 prot. n. 2211), ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi. Si possono, quindi, ritenere sospesi o differiti tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all’INL dal 23 febbraio al 15 aprile, fra i quali:
  • i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981 con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
  • termine per la trattazione dei ricorsi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché degli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004;
  • termine per la trattazione del ricorso ex art. 16 D.P.R. n. 1124/1965;
  • termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;
  • termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale.
  • Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, visto le modalità di consegna delle raccomandate postali prevista dall’Art. 108 del Decreto Cura Italia, sino al 15 aprile 2020 non si dovrebbe procedere alla notificazione di verbali conclusivi di accertamento e notificazione, né alla notificazione di Ordinanze Ingiunzione, senza dover procedere all’invio di alcun verbale interlocutorio attestante la sospensione dei termini di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981;
  • I termini procedimentali torneranno a decorrere dal 16 aprile 2020 e ai fini del computo complessivo degli stessi si terrà conto del periodo già trascorso sino al 23 febbraio 2020;
  • Le attività dell’INL, proseguono per (cfr. Art. 103 Decreto Cura Italia e della comunicazione/nota INL n. 2201 del 23 marzo 2020):
  • i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati;
  • l’istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato che, a decorrere dal 22 marzo 2020, può riguardare solo le attività individuate da D.P.C.M e deve essere inoltrata esclusivamente per PEC o per email agli indirizzi istituzionali degli Ispettorati territoriali competenti per territorio;
  • la richiesta di interdizione anticipata/post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e s.m.i. – art. 17, comma 2, lett. b e c)
  • la richiesta di convalida dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri online (Art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Resta, infine, da comprendere se il legislatore deciderà di confermare e prorogare anche la sospensione dei termini sostanziali (ne sono un esempio, quello impugnare il licenziamento o il termine apposto al contratto di lavoro) prevista all’Art. 10 del D.L. 9/2020 e ora “scaduta”, perché prevista dal 2 marzo 2020 sino al 31 marzo 2020.