_Emergenza sanitaria: cosa cambierà (ancora) dopo il nuovo Decreto Legge.

Continua l’emergenza sanitaria provocata dal CoronaVirus, per cui il Governo ha emanato un nuovo Decreto Legge (D.L. n. 19 del 24 marzo 2020), in vigore dal 26 marzo 2020, con ulteriori misure per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

Quali misure di contenimento saranno adottate?

Le principiali misure che potranno essere adottate per periodi predeterminati o inferiori a trenta giorni sono:

  1. limitazione della circolazione delle persone, con la possibilità di vietare l’allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
  2. applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale;
  3. divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
  4. limitazione o sospensione di ogni attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo ad eccezione dei servizi di pubblica necessità, in questi casi previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, ove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (definita “principale misura di contenimento”), previa adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  5. predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  6. sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
  7. possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nonché del trasporto pubblico locale;
  8. sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università;
  9. limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali.

Inoltre, sino al 31 luglio 2020, può essere imposto con provvedimento del Prefetto (assunto dopo avere sentito senza formalità le parti sociali interessate) lo svolgimento delle attività non sospese, quando ritenuto assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità.

Le nuove misure saranno adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quali sanzioni potranno essere applicate a chi trasgredisce le misure di contenimento?

Il mancato rispetto delle nuove misure di contenimento sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00 mentre non si applicheranno (più) le sanzioni dell’Art. 650 c.p. (i.e. arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206,00) a meno che il fatto non sia già punito dalle norme di diritto penale. Se la violazione delle misure avviene utilizzando un veicolo le sanzioni potranno essere aumentate fino a un terzo.

Per le persone fisiche sottoposte a quarantena perché positive al Virus che violeranno il divieto di allontanamento dalla propria abitazione o dimore potranno essere punite con l’arresto da tre mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 500,00 e 5.000,00 euro, salvo il fatto non costituisca altra ipotesi di reato.

Per le imprese che violano l’obbligo di sospendere l’attività, è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Le sanzioni per la violazione delle misure di contenimento saranno irrogate dai Prefetti che potranno assicurare l’esecuzione delle misure avvalendosi anche delle Forze Armate.

Le Regioni potranno adottare misure di contenimento più restrittive?

Solo in via provvisoria. Le Regioni, in attesa che siano emanati i nuovi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, potranno introdurre misure ulteriormente restrittive in caso di sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso. I provvedimenti regionali, però, avranno efficacia solo fino a quando non saranno adottate le misure nazionali e non potranno incidere sulle attività produttive e sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Saranno invece vietate ed inefficaci le ordinanze contingibili e urgenti emanate dai Sindaci in contrasto con le misure statali.

Sebbene il nuovo Decreto abbia “tentato” di mettere ordine ed evitare future sovrapposizioni tra i provvedimenti delle Regioni e quelli nazionali, la massima cautela suggerisce ad ogni impresa di prestare la molta attenzione ad ogni nuova misura di contenimento che sarà adottata nel territorio ove è ubicata o dove sono ubicate le sue unità produttive.