_Legge di Bilancio 2018 – nuovi sgravi ed incentivi per i datori di lavoro

Legge di Bilancio 2018 – nuovi sgravi ed incentivi per i datori di lavoro

di Andrea Savoia e Francesca Retus

 

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto interessanti novità nella area lavoro: nuovi sgravi a favore dei datori di lavoro che assumono personale giovane, ulteriori incentivi per il Mezzogiorno, ampliamento dei soggetti che possono accedere a RITA e all’APE Sociale. In breve, ecco le novità:

 

  • Incentivo strutturale a favore dell’occupazione giovanile: viene riconosciuto, per un periodo non superiore a trentasei mesi, uno sgravio contributivo pari al 50% fino a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato: (i) dal 1° gennaio 2018, lavoratori che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età; (ii) dal 1° gennaio 2019 lavoratori che non abbiano superato il trentesimo anno di età. Restano esclusi dallo sgravio i premi Inail. Lo sgravio viene erogato anche nell’ipotesi di: (i) prosecuzione di un contratto di apprendistato; (ii) conversione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
    Aumento dello sgravio: lo sgravio è pari 100% per i datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola lavoro ovvero che abbiano svolto periodi di apprendistato per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale ovvero di alta formazione;

 

  • Misure per il Mezzogiorno: introduzione di una misura agevolativa volta a favorire l’occupazione nelle aree del Mezzogiorno. Con la Legge di Stabilità, i Programmi Operativi Nazionali e i Programmi Operativi Complementari possono prevedere, per il 2018, nell’ambito degli obiettivi specifici e della relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea sugli Aiuti di Stato, misure dirette a favorire l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti: (i) che non abbiamo compiuto il 35esimo anno di età; (ii) ovvero che abbiamo già compiuto il 35esimo anno di età, ma privi da almeno sei mesi, di una occupazione regolarmente remunerata. Tale misura agevolativa è complementare rispetto a quella prevista dal comma 100 della Legge (sgravio triennale per le assunzioni di giovani).

 

  • “Ape” sociale: estensione dell’Ape Sociale per quindici categorie di lavoratori impiegati nelle cosiddette “attività usuranti”, ivi inclusi i braccianti agricoli, i lavoratori marittimi nonché lavori i che prestano servizio presso gli impianti siderurgici. Possono, inoltre, presentare la domanda di anticipo pensionistico coloro che, in possesso dei requisiti anagrafici, prestano assistenza, da almeno sei mesi, al coniuge ovvero ad un parente di primo grado convivente affetto da handicap grave ovvero ad un parente o ad un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge abbiamo compiuto il 70esimo anno di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Istituzione del c.d. “Fondo Ape sociale” volto al co-finanziamento dell’Istituto;

 

  • Stabilizzazione e semplificazione della “Rita” (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata): ampliamento della platea dei beneficiari. Possono, quindi, beneficiare della Rendita anche: (i) i lavoratori che abbiano cessato l’attività lavorativa e abbiano maturato l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi; (ii) i lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che abbiamo maturato l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi. Condizione necessaria è aver maturato almeno venti anni di contributi previdenziali.
    Viene, quindi, abolito il requisito anagrafico del compimento dei sessantatré anni di età fino ad ora previsto per accedere alla Rendita.