_Ministero del lavoro: ulteriori chiarimenti sugli ammortizzatori sociali

 

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 8 dell’8 aprile 2020 ha fornito ulteriori indicazioni in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, previsti dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e dal D.L. 18 del 17 marzo 2020, per l’emergenza COVID-19, che vanno ad aggiungersi alle indicazione già contenute nelle  circolari dell’INPS. .

Il Ministero lascia quindi, ad una successiva circolare, il compito di fornire indicazioni sui Fondi di solidarietà e assegno ordinario.

I chiarimento forniti dal Ministero vanno integrati anche con le ultimissime norme del c.d. Decreto Liquidità (D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 in vigore dal 9 aprile 2020) che, all’art. 41, stabilisce:

  • l’applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 22 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 su Cassa Integrazione Ordinaria per emergenza Covid-19 e Cassa Integrazione in Deroga, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;
  • l’esenzione da imposta di bollo delle istanze di Cassa Integrazione in Deroga di cui all’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

 

  1. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS (art. 14 D.L. n. 9/2020 e art. 20 D.L. n. 18/2020)

Il Ministero nel ricordare che:

  • possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario con causale “Emergenza COVID 19- sospensione CIGS” per un periodo non superiore a tre mesi, le aziende che hanno unità produttive e/o operative site nei comuni individuati nella cd “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, e che abbiano in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria con relativo trattamento, anche a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (art. 14 D.L. N. 8/2020)possono presentare domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario per la causale “Emergenza COVID 19 nazionale -sospensione CIGS” per un periodo non superiore a nove settimane, le aziende di tutto il territorio nazionale che hanno in corso un programma di cassa integrazione salariale straordinaria con relativo trattamento, anche a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44 comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (art. 20 D.L. N. 18/2020).;
  • la concessione del trattamento è subordinata alla formale sospensione degli effetti della CIGS in corso

precisa che la richiesta di sospensione deve essere inoltrata attraverso il canale telematico, già attivo, CIGS-On-Line e deve contenere:

  • la data di decorrenza della sospensione della CIGS
  • le settimane di CIGO che l’azienda ha richiesto con causale COVID-19 nazionale-sospensione CIGS
  • la data di riassunzione dell’originario trattamento di CIGS

La concessione del trattamento di CIGO sospende e sostituisce il trattamento straordinario in corso e può essere riferito anche ai medesimi lavoratori già beneficiari dell’integrazione salariale straordinario anche a totale copertura dell’orario di lavoro.

Con il medesimo provvedimento della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali vieni quindi disposta la sospensione del trattamento di CIGS e la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell’originario trattamento di CIGS.

Il Ministero precisa, infine, che il datore di lavoro può chiedere che il trattamento venga erogato con pagamento diretto al dipendente.

 

  1. Cassa Integrazione in deroga (art. 22 D.L. 18/2020)

Il Ministero precisa che al trattamento di CIG in deroga possono accedere:

  • i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore non coperti dalle tutele previste dalla legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario;
  • i datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria non possono accedere alla CIGO “Covid -19 e Covid- 19 nazionale”;
  • i lavoratori dipendenti di imprese fallite, benché sospesi.

Nella circolare viene specificato che, per i datori di lavoro esclusi dal campo di applicazione della CIGO, resta ferma la possibilità di continuare a ricorrere alle causali previste dalla legislazione vigente per l’intervento di CIGS, di cui al d.lgs. n. 148/2015 come ad esempio per le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, per le quali un eventuale utilizzo della cassa integrazione in deroga di cui all’articolo 22 non consentirebbe di accedere alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà di settore.

Ad integrazione di quanto già previsto dalla circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, il Ministero precisa che per le aziende plurilocalizzate, ossia con unità produttive site in cinque o più regioni o province autonome sul territorio nazionale, il trattamento è riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per conto delle Regioni o Province autonome interessate.

In tal caso, la domanda va presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che le istruisce secondo l’ordine cronologico.

Le domande devono essere corredate:

  • dall’accordo sindacale, non necessario per i datori che occupano fino a cinque dipendenti. Tale precisazione va, in ogni caso, verificata ed integrata con le prescrizioni degli Accordi stipulati dalle Regioni con le organizzazioni sindacali;
  • dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione con il relativo importo (con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto;
  • dai dati dell’azienda;
  • dai dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
  • la causale di intervento per l’accesso al trattamento;
  • il nominativo del referente della domanda.

L’istanza deve essere presentata con modalità telematiche tramite l’apposita piattaforma; quindi la modalità telematica prevede due tipi di invio: “invio cartaceo” e/o “invio digitale”: chi opta per l’invio cartaceo deve premurarsi di allegare la scansione della prima pagina del modulo dell’istanza e firma autografa con documento di riconoscimento in corso di validità.

Il Ministero precisa che chi ha già provveduto ad inviare istanze in modalità diverse da quelle indicate, deve ripresentare l’istanza in modalità telematica.