_Il “Rilancio” si fa Legge: quali novità?

E’ stata pubblicata il 18 luglio 2020 in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 77/2020 di conversioni del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Il testo contiene un vasto numero di misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali, misure fiscali, sostegno a diversi comparti economici e degli enti territoriali, adottate allo scopo di fornire strumenti celeri e semplici per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Anche dopo la conversione in Legge, le misure di maggior interesse per imprese e lavoratori sono:

– Divieto di licenziamento e procedura trasferimento d’azienda (modifica Art. 46 Cura Italia):

Si conferma “l’allungamento” a cinque mesi a partire dal 17 marzo 2020, del periodo temporale in cui è vietato a tutte le imprese procedere ai licenziamenti individuali per motivi economici o avviare le procedure di licenziamento collettivo.

Prevista la sospensione delle procedure di licenziamento per motivo oggettivo che erano in corso alla data del 17 marzo 2020 mentre per le aziende che, tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, hanno intimato il recesso per ragioni economiche è consentito di revocare il licenziamento e fare contestuale richiesta di cassa integrazione in deroga.

Si stabilisce, inoltre che, fino al 17 agosto 2020, la procedura di consultazione sindacale esperibile in caso di trasferimento d’azienda o ramo d’azienda, ove non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Assegno ordinario (modifica Art. 19 Cura Italia):

Si conferma la possibilità di richiedere, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane di CIGO o di assegno ordinario, ulteriori cinque settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio e sino al 31 agosto 2020.

È poi riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, con rifinanziamento attuato con uno o più decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre, a condizione che abbiano interamente fruito il periodo precedente fino alle quattordici settimane.

Ai beneficiari di assegno ordinario e limitatamente alla causale COVID-19 spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

La domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 era fissato al 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

La domanda, presentata nelle modalità corrette si considera comunque tempestiva. se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 16 giugno 2020 n. 52.

Previste regole specifiche per l’erogazione del trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA).

Si conferma la previsione che i lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

Si stabilisce che, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle domande fissati a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione, se posteriori alla data così determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 giugno 2020 n. 52, se posteriore.

CIGO per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria (modifica Art. 20 del Cura Italia):

Si conferma l’incrementato di ulteriori cinque settimane di CIGO per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso, di nove settimane decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, da fruire entro il 31 agosto 2020. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 che potrà essere rifinanziato con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020.

Cassa integrazione in deroga (modifica Art. 22 Cura Italia):

Si conferma che le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di integrazione salariale in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

Per il trattamento di Cassa integrazione in deroga confermato l’obbligo di raggiungere un accordo.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, alla sede dell’INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione della domanda è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 giugno 2020 n. 52, se tale ultimo termine è posteriore. I datori che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore. La domanda, presentata nelle modalità corrette, si considera comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 16 giugno 2020 n. 52.

Il datore è obbligato ad inviare all’Istituto, secondo le modalità dallo stesso stabilite, i dati necessari per il pagamento del trattamento di integrazione entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione o, se posteriore, entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione della domanda è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 giugno 2020 n. 52, se tale ultimo termine è posteriore.

Trascorso inutilmente il termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

– Trattamento di integrazione salariale in deroga concesso dall’INPS:

Il trattamento, per periodi successivi alle prime nove settimane, viene concesso dall’INPS a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è comunque subordinata al rispetto del limite di spesa.

Il datore che si avvale del pagamento diretto da parte dell’INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori con le modalità indicate dall’INPS.

L’INPS autorizza l’accoglimento della domanda e dispone l’anticipazione del pagamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della trasmissione completa dei dati, l’INPS provvede al pagamento del residuo o al recupero degli importi indebitamente anticipati.

Il datore è tenuto a rispettare le modalità di stabilità dell’Istituto per l’invio dei dati, nonché a rispettare i termini previsti.

Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale:

In deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del c.d. Decreto Cura Italia, esclusivamente per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo di quattordici settimane di integrazione salariale, è consentito fruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Congedo per emergenza COVID -19 (modifica Art. 23 e 25 Cura Italia):

Il periodo di fruizione dei congedi in favore dei genitori-dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni per un periodo comunque non superiore a trenta giorni viene esteso fino al 31 agosto 2020, con la precisazione che la fruizione potrà essere anche oraria (ad eccezione dei permessi già fruiti), mentre rimane immutata l’entità della misura (50% della retribuzione). Resta inoltre invariata la regola che prevede che il congedo possa essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Viene, invece, limitata ai lavoratori dipendenti del settore privato con figli dell’età di 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Occorre, però, che non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito.

In alternativa ai “nuovi congedi”, è prevista la possibilità di scegliere tra la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200,00 euro.

Infine, viene portato a 2.000,00 euro (anziché 1.000,00 euro) il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per i lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Tutela dei lavoratori gravemente disabili (modifica Art. 26 Cura Italia):

Si precisa che, fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori con riconoscimento di disabilità grave, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria.

Estesa la c.d. quota di riserva prevista dalle norme sul collocamento disabili ai soggetti che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (c.d. care leavers: Art. 67bis, D.L. 34/2020).

Centralità della sorveglianza sanitaria:

Fino a termine dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori dovranno assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non hanno l’obbligo di nominare il medico competente, è ammessa la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale oppure di richiedere che la sorveglianza sanitaria venga svolta dai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali o dell’INAIL.

Si precisa che in caso di inidoneità alla mansione per esposizione a rischio COVID-19 non può giustificare il recesso del datore di lavoro.

 Semplificazione dei procedimenti per l’importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e DPI.

Per assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di mascherine chirurgiche e di DPI e per sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l’importazione e l’immissione in commercio dei predetti dispositivi saranno definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, fino al termine dell’emergenza epidemiologica. Prevista, pertanto, l’adozione di specifici decreti attuati rimessi a specifici comitati tecnici (Art. 66bis, D.L. 34/2020).

 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro.

Per favorire l’attuazione delle disposizioni del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, INAIL potrà promuove interventi straordinari destinati alle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, dopo l’entrata in vigore del c.d. Decreto Cura Italia (D.L. N. 18/2020) interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di: a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un

possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (Art. 90, D. L. 34/2020).

Rimodulazione degli orari di lavoro e Fondo Nuove Competenze:

Per consentire la ripresa graduale dell’attività, per il 2020, i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono contenere intese, efficaci nei confronti di tutti i lavoratori interessati, di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro sarà finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione saranno a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL.

– Rinnovo e proroga dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato:

In via eccezionale, sino al 30 agosto 2020, per agevolare la ripresa delle attività produttive, sarà consentito il rinnovo o la proroga dei contratti a termine in essere al 23 febbraio 2020 anche in assenza di una delle causali previste per legge (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria).

Inoltre, sia il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di alta formazione e di ricerca (c.d. III tipo) o di quelli per la qualifica e il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. I tipo), sia dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Art. 93, D.L. 34/2020).

Smart working:

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, i lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, avranno diritto a lavorare in “smart working”, anche in assenza degli accordi individuali, ma nel rispetto degli obblighi informativi di legge. Occorre, però, che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa sia compatibile con le caratteristiche della prestazione assegnato al dipendente.

Inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (Art. 90, D.L. 34/2020).

La prestazione in lavoro agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Somministrazione:

Con una norma di interpretazione autentica si chiarisce che tra gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto e che si intendono come compiuti o ricevuti dall’utilizzatore, non è compreso il licenziamento (Art. 80bis, D.L. 34/2020).

Tra le altre misure contenute nella Legge di conversione si segnalano:

  • Disposizioni transitorie in materia di redazione del bilancio (Art. 38quater, D.L. 34/2020);
  • Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (Art. 46bis, D.L. 34/2020);
  • Istituzione di un fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali che potrà intervenire nel capitale di aziende in crisi a sostegno di eventuali azioni volte ad incentivare l’esodo dei lavoratori o l’acquisto da parte loro delle aziende stesse: il Fondo sarà finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in difficoltà economico-finanziaria: l’attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Art. 43, D.L. 34/2020);
  • Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19: Regioni e Provincie Autonome potranno concedere aiuti di Stato, nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto, sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (Artt. 60-63, D.L. 34/2020);
  • Previsto un credito di imposta a favore delle imprese che sostengono interventi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125, D.L. 34/2020).

Un vero e proprio “macigno” di interventi che in alcuni casi potranno, però, diventare operativi solo dopo l’approvazione dei relativi decreti attuativi. To be continued?

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 180 del 18 luglio 2020 – Serie generale