_Come scegliere i migliori ammortizzatori sociali nel D.L. Cura Italia

Il Decreto Legge “Cura Italia”, agli articoli 19-22, contiene le misure di integrazione salariale adottate per sostenere le imprese che sospendono o riducono l’attività a causa dell’emergenza da Covid-19.

Le forme di integrazione salariale disciplinate dall’ultimo Decreto vanno così ad aggiungersi alle misure già in vigore per i comuni della ex “zona rossa” e per le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, di cui al D.L. 2 marzo 2020 n. 9.

In attesa dei chiarimenti necessari da parte dell’INPS e delle Regioni per la modalità di proposizione delle domande, vediamo quale trattamento di integrazione salariale “speciale” possono richiedere le imprese di tutto il territorio nazionale

  1. Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e assegno ordinario (art. 19)

Il trattamento ordinario di integrazione salariale e l’assegno ordinario possono essere richiesti rispettivamente:

  • dalle imprese che già rientravano nell’ambito della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e
  • dai datori di lavoro che versano contributi al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti
  • dai datori di lavoro che versano ai Fondi di Solidarietà Bilaterali istituti presso l’INPS (art. 26 e 27 D.lgs. 148/2015 come ad esempio: Fondo Integrativo Trasporto Aereo)

se, sospendono o riducono l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il trattamento può essere richiesto per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.

Il riferimento all’arco temporale di nove settimane sembrerebbe far pensare che il trattamento possa anche essere frazionato, seppur sempre contenuto negli archi temporali di riferimento

La procedura per la richiesta del trattamento ordinario e dell’assegno ordinario viene semplificata:

-la fase sindacale (solo informazione, consultazione ed esame congiunto) deve essere esperita entro 3 giorni alla comunicazione preventiva e per via telematica;

– la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto iniziato il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;

– non è richiesto il contributo addizionale, dovuto in caso di ricorso alla CIGO o al FIS nei casi ordinari.

I lavoratori beneficiari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze delle imprese alla data del 23 febbraio 2020 ma non è necessario che abbiano una anzianità aziendale di 90 giorni.

L’assegno ordinario riconducibile al FIS, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS.

Le prestazioni in oggetto saranno riconosciute solo fino all’esaurimento dei fondi stanziati pari a 1.347,2 milioni di euro per il 2020.

  1. Trattamento ordinario di integrazione salariale per le imprese in Cassa integrazione straordinaria (art. 20)

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all’art. 19 può essere richiesto, anche:

  • dalle imprese che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario

per un periodo non superiore a nove settimane e può riguardare i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a copertura totale dell’orario di lavoro.

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale sospende e sostituisce il trattamento straordinario ed è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

Anche in caso di passaggio da trattamento straordinario di integrazione salariale a trattamento ordinario, non è richiesto alcun contributo addizionale.

L’eventuale periodo di trattamento ordinario non è conteggiato ai fini dei limiti di durata previsti per il trattamento straordinario.

Le prestazioni in oggetto saranno riconosciute solo fino all’esaurimento dei fondi stanziati pari a 338,2 milioni di euro per il 2020.

  1. Trattamento di assegno ordinario per i datori che hanno in corso trattamenti di solidarietà

L’assegno ordinario di cui all’art. 19  può essere richiesto anche:

  • dai datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un assegno di solidarietà

per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso e la domanda può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

I periodi di coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concesso con causale COVID-19 non sono conteggiati ai fini della durata massima prevista di concessione dell’assegno di solidarietà.

Le prestazioni in oggetto saranno riconosciute solo fino all’esaurimento dei fondi stanziati pari a 1.347,2 milioni di euro per il 2020 per il trattamento ordinario e l’assegno ordinario.

  1. Cassa integrazione in deroga (art. 22)

Il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere richiesto:

  • da tutte le imprese del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto

per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo di nove settimane.

Il trattamento è riconosciuto dalle Regioni e Province autonome, previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

Il trattamento può essere richiesto per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per lavoratori già alle dipendenze delle imprese alla medesima data.

Le domande vanno presentate alle Regioni e Province autonome che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione e, quindi, è concesso con decreto delle stesse, da trasmettere all’INPS entro 48 ore dall’adozione e la cui efficacia è subordinata al rispetto del limite di spesa pari a 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS e, pertanto, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per l’integrazione salariale, secondo le modalità dallo stesso definite ed entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Nulla dice il Decreto Cura Italia circa la necessaria preventiva fruizione da parte dei dipendenti di ferie e permessi arretrati per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Per l’assegno ordinario riconducibile al FIS, la conservazione di ferie e permessi arretrati da parte del dipendente non dovrebbe essere ostativa all’ottenimento del trattamento integrativo. La circolare INPS n. 130 del 15 settembre 2017 aveva, infatti, già affermato che anche nelle ipotesi di sospensione a zero ore, il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e quelle in corso di maturazione.

Diversamente avviene per la CIGO, per la quale in passato l’erogazione del trattamento è stata subordinata alla preventiva fruizione delle ferie maturate.

Se la ratio del decreto è quella di “curare” l’Italia, la conservazione delle ferie da parte del dipendente, non dovrebbe ostare all’ottenimento dei trattamenti di integrazione salariale.

Non resta che attendere i chiarimenti dell’INPS e delle Regioni che potranno sciogliere tutti i nodi venuti al pettine da una più approfondita lettura del decreto.