_Segnali di chiarezza. Le prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sul Decreto Agosto.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato una prima Nota (n. 713/2020) dove ha fornito alcune indicazioni sulle previsioni del Decreto Agosto che più interessano i datori di lavoro.

Queste le indicazioni diramate agli Ispettori interregionali e territoriali:

  •  Contratti a termine (Art. 8, D.L. 104/2020):

Si consente, fino al 31 dicembre 2020, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato senza necessità della causale per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, nel rispetto del termine di durata massima complessiva di 24 mesi.

Secondo l’Ispettorato, in ragione delle finalità della norma e della formulazione utilizzata, la disposizione del Decreto Agosto permetterebbe di derogare anche alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto degli intervalli di c.d. “stop&go” tra un contratto e il suo successivo rinnovo. In poche parole, il contratto già oggetto di quattro proroghe sarà ulteriormente prorogabile per un periodo massimo di 12 mesi, così come sarà possibile rinnovarlo anche prima della scadenza del c.d. periodo cuscinetto, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

Secondo l’Ispettorato, inoltre, la previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo consente di ritenere che il termine del 31 dicembre 2020 debba riferirsi alla formalizzazione della proroga o del rinnovo, per cui il rapporto di lavoro potrà protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Rispetto, invece, all’automatica proroga del termine apposto ai contratti per il periodo corrispondente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza COVID introdotta dall’Art. 93 bis del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e ora abrogata, l’Ispettorato ritiene che la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) debba ritenersi “neutra” ai fini del computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.

Infine, per l’Ispettorato il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva resta subordinato al rispetto delle regole ordinarie dell’Art. 19, D.lgs. 81/2015 (ossia: necessità della causale, obbligo di stipula presso la ITL competente per territorio, durata massima di 12 mesi).

  • Divieto licenziamenti (Art. 14, D.L. 104/2020):

L’interpretazione fornita dall’Ispettorato alla previsione del Decreto Agosto muove dall’assunto che nel Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) si era introdotto un divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo per i cinque mesi successivi il 17 marzo 2020 sospendendo, per il medesimo periodo, quelle avviate dal 23 febbraio e pendenti al 17 marzo. Analogo divieto e sospensione delle procedure pendenti era stato introdotto anche per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Secondo l’Ispettorato, quindi, la nuova previsione dell’Art. 14 del Decreto Agosto avrebbe prorogato il divieto e la sospensione esclusivamente in relazione:

– ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito della cassa integrazione Covid;

– ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali prevista nel medesimo Decreto.

L’esclusione del divieto varrebbe, inoltre, per il c.d. cambio appalto, per i licenziamenti intimati in caso di fallimento oppure motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa e conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione (anche parziale) dell’attività, oltre che in ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Confermata, invece, la possibilità per tutti i datori di revocare il licenziamento in ogni momento e con contestuale richiesta degli ammortizzatori sociali, per cui il rapporto di lavoro sarà ripristinato senza oneri e sanzioni.

Il divieto di licenziamento, nell’interpretazione avvallata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è quindi: “una misura di tutela dei livelli occupazionali durante il periodo di emergenziale che opera per il solo fatto che l’impresa non abbia esaurito il plafond di ore di cassa integrazione disponibili e ciò sia quando abbia fruito solo in parte delle stesse, sia quando non abbia affatto fruito della cassa integrazione. In tale ultimo caso, laddove il datore di lavoro non abbia ritenuto di fruire della cassa integrazione, il licenziamento sarebbe in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero dal versamento contributivo”.

 Esonero contributivo (Art. 3, D.L. 104/2020):

Ai datori che non richiedono i trattamenti di c.d. Cassa COVID e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, potrà essere riconosciuto un esonero dal versamento contributivo (escluso il versamento dei premi e contributi all’INAIL), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito con l’ammortizzatore. Tale possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione COVID che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio.

Si precisa che la possibilità di beneficiare della agevolazione vincola le imprese al rispetto del divieto di licenziamento (Art. 14 Decreto Agosto), con revoca del beneficio in caso di violazione del divieto e impossibilità di chiedere altri ammortizzatori.

Il beneficio potrà cumularsi con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L’esonero, infine, deve inquadrarsi nell’ambito degli aiuti di Stato per cui è richiesto, ai fini della sua efficacia, l’autorizzazione della Commissione europea.

  • Esonero contributivo per nuove assunzioni (Art. 6, D.L. 104/2020):

Per i datori di lavoro che, dal 14 agosto fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ad eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico), spetterà l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi i premi e contributi INAIL), per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.

L’esonero è riconosciuto nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori che abbiano avuto con il lavoratore un precedente contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione non possono beneficiare dell’esonero che spetta, invece, in caso di trasformazione del contratto a termine.

Questo secondo beneficio, infine, non è espressamente individuato quale “aiuto di Stato” per cui non risulta sottoposto all’autorizzazione preventiva della Commissione.