_Ulteriori misure su Cassa integrazione e assegno ordinario

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di integrazione salariale e proroga dei termini in materia di reddito di emergenza e di emersione dei rapporti di lavoro.

Ecco nel dettaglio le nuove misure.

Art. 1 Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Viene prevista una deroga agli articoli 19, 20, 21 e 22 del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni).

In sintesi, solo per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario fino alla durata massima di quattordici settimane (nove settimane + cinque settimane), è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane complessive.

Le ulteriori quattro settimane saranno concesse nel limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l’anno 2020, da parte dell’Inps ai sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del D.L. n. 18/2020.

Vengono previsti termini diversi per la presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario e quelle di cassa integrazione in deroga, a seconda del periodo di riferimento dei trattamenti di integrazione.

Il decreto dispone, inoltre, che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. La presentazione della domanda con le modalità corrette è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 52/2020.

Qualora il datore di lavoro richieda il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale all’Ente Previdenziale è obbligato ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto n. 52/2020 se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Qualora il datore di lavoro non ottemperi a tale adempimento, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi restano a suo carico.

Art.2. Reddito di emergenza

In deroga all’art. 82, 1 comma D.L 34/2020, le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Art. 3. Emersione rapporti di lavoro irregolare e rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.