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a cura di Uniolex-Stucchi&Partners

 La diffusione del virus Covid-19 ha imposto alle istituzioni di individuare quante più soluzioni possibili per limitare le conseguenze, anche economiche, legate alle chiusure di molte attività produttive.

Tra le misure eccezionali adottate dal legislatore italiano quella che ha da subito destato molto “scalpore” è stata l’introduzione del c.d. blocco dei licenziamenti: con l’Art. 46 del Decreto Cura Italia, da marzo 2020, si è imposto a tutte le aziende di non avviare procedure di licenziamento collettivo (quelle pendenti al 23 febbraio 2020 sono state sospese) e di non intimare licenziamenti per motivi economici, senza operare alcuna distinzione in base al numero dei dipendenti. Questo divieto, che inizialmente doveva operare solo per sessanta giorni, è stato via via prorogato, poi in parte “riscritto” ad Agosto (cfr. Art. 14 del D.L. 104/2020) e, da ultimo, confermato nella sua formulazione più ampia sino al prossimo 31 marzo 2021, con l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30.12.2020).

Di fronte a un divieto di tale portata, fin dalle settimane successive l’entrata in vigore del c.d. blocco si è aperto un vivace dibattito su due temi: l’individuazione delle ipotesi escluse dal novero dei casi “bloccati” e l’individuazione del regime sanzionatorio applicabile all’azienda che avesse comunque deciso di licenziare per ragioni economiche, visto il silenzio tenuto dal legislatore.

Proprio alla seconda domanda hanno di recente dato risposta due sentenze: la prima del Tribunale di Roma, datata 20 ottobre 2020, e la seconda del Tribunale di Mantova, datata 11 novembre 2020, ad oggi, la prime pronunzie note sul c.d. blocco dei licenziamenti.

La decisione del Tribunale di Roma ha interessato il caso di una collaboratrice “allontanata” dalla società committente nell’aprile 2020, prima della scadenza apposta al contratto e senza indicazione di alcuna motivazione. Riqualificato del Giudice di Roma il rapporto intercorso tra la società e la lavoratrice come di lavoro subordinato, il recesso dall’azienda è stato dichiarato nullo perché intimato durante la vigenza del “blocco dei licenziamenti”. In particolare, la società aveva sostenuto in giudizio che il recesso era stato determinato da ragioni di carattere organizzativo e produttivo sopravvenute che avevano reso non più necessaria la prestazione della collaboratrice, argomentazioni da cui il Tribunale ha desunto la natura illecita del recesso proprio perché riconducibile ad una motivazione economica, vale a dire quella “coperta” dal divieto introdotto con il Decreto Cura Italia.

Il recesso della società è stato, pertanto, considerato atto nullo perché intimato in violazione di una norma imperativa come è stata qualificata la disposizione che, tutt’oggi, vieta il licenziamento per motivi economici. Quanto al regime sanzionatorio, il Tribunale di Roma ha disposto la reintegrazione della lavoratrice e il risarcimento del danno pari a un’indennità commisurata a tutte le retribuzioni perse dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegra, applicando al caso concreto la previsione dell’Art. 18, comma 1 St. Lav. in ragione della data di assunzione della lavoratrice (2010).

Il secondo caso, invece, deciso dal Tribunale di Mantova, ha interessato una dipendente assunta a maggio 2018, collocata in CIG-Covid a marzo 2020 e licenziata il 9 giugno 2020 per “ la chiusura della sede operativa e la cessazione dell’attività”. Impugnato il licenziamento, la lavoratrice dimostrava che l’attività del suo datore non era affatto cessata perché altri punti vendita erano rimasti aperti e vi continuavano a lavorare altre colleghe, per cui chiedeva al Giudice di essere reintegrata.

Secondo il Tribunale di Mantova, il c.d. blocco dei licenziamenti costituisce una tutela temporanea della stabilità dei rapporti di lavoro, finalizzata a salvaguardare la stabilità del mercato e del sistema economico, per cui la sua adozione si collega ad esigenze di ordine pubblico: per questi motivi, il divieto assume natura imperativa e la sua violazione comporta la nullità del licenziamento sia ai sensi dell’Art. 18, comma 1 St. lav. (che si applica a chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015), sia ai sensi dell’Art. 2 del D.lgs. 23/2015 (che si applica a chi è stato assunto in regime di c.d. tutele crescenti). Anche in questo secondo caso, quindi, la sanzione applicata è stata quella della reintegra, oltre al risarcimento del danno.

Anche nelle prossime settimane, pertanto, le società dovranno valutare con la massima prudenza le ragioni sottese ad un licenziamento e la possibilità di procedervi, onde evitare che in un successivo contenzioso il loro recesso venga qualificato come atto nullo, con conseguente applicazione della massima sanzione prevista nel nostro ordinamento: la reintegra.

 

 

 

 

Lo scorso 30 dicembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Anche quest’anno, non sono mancate misure che interessano i datori di lavoro.

In sintesi, le più importanti:

Rimane, infine, la possibilità per i datori di lavoro di stipulare accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto con i soli lavoratori che volontariamente vi aderiscano, ai quali eccezionalmente viene consentito l’accesso alla Naspi, pur non trattandosi di un’ipotesi di perdita involontaria del lavoro (Art.1, commi 309-311);

Si segnala altresì:

 

Anche Gennaio prosegue all’insegna della restrizioni: con un doppio pacchetto di misure, l’Esecutivo interviene sia per prorogare lo stato di emergenza sino al prossimo 30 Aprile 2021, sia introducendo limitazioni a molte attività (e libertà) allo scopo di evitare un’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19.

Sono stati, infatti, firmati il 14 gennaio 2020 un nuovo Decreto Legge (n. 2/2021), entrato in vigore il giorno stesso perché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio: quest’ultimo resterà in vigore dal 16 gennaio fino al prossimo 5 marzo 2021.

In particolare, per quanto di interesse dei datori di lavoro:

a) Con il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, si è disposta:

_Proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al prossimo 30 Aprile 2021;

_Vietati, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, gli spostamenti tra diverse Regioni e province autonome, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute: consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;

_Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021:

  1. in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e’ consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 05:00 e le 22:00, a sole due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  2. qualora, in relazione al livello di rischio di contagio regionale, la mobilità venga limitata all’ambito territoriale comunale, comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

_Ammessa l’individuazione, con ordinanza del Ministero della Salute, di Regioni c.d. “bianche” (i.e. con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti): in questa zone, non si applicheranno le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgeranno secondo specifici protocolli. In queste zone potranno, comunque, essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive legate e a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico

b) Più numerose le misure contenute del nuovo DPCM del 14 gennaio 2021

B 1. Misure valide in tutta Italia:

 

B 2. Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario di tipo 2 con rischio moderato e scenario di tipo 1 con rischio alto (c.d. Regioni Arancioni)

Per tali Regioni, individuate con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:

  1. Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito anche il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  2. Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  1. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (i.e. bar e altri ristori senza cucina) e 47.25 (i.e. commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00;
  2. Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura.

 

B 3. Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario di tipo 3 (Regioni Rosse)

Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 3” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:

  1. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori inibiti è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  2. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari: aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  3. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio: consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze: iv) per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (i.e. bar e altri ristori senza cucina) e 47.25 (i.e. commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00;
  4. Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  5. Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  6. Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
  7. Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24 (i.e. lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicci, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere);
  8. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
  9. sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura.

B4.  Misure per le attività produttive industriali e commerciali:

B5.  Misure per le attività professionali:

Restano, infine, le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero che restano soggetti a differenti divieti oppure obblighi di dichiarazione e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o sottoposizione a test molecolare o antigenico a seconda del Paese di ingresso, della durata del soggiorno all’estero e della motivazione del viaggio.