_Natale in zona rossa dopo l’ultimo Decreto Legge.

Con soli tre articoli, Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 entrato in vigore il 19 dicembre 2020, ha “tinto” di rosso l’intera Penisola e adottato misure più restrittive di quelle già emanate lo scorso 3 dicembre, allo scopo di evitare un’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19.

In particolare, le misure urgenti adottate per le festività natalizie comportano:

  • Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale si applicheranno le misure previste per le c.d. “zone rosse”. Tra le più rilevanti, si ricorda che sarà:
  1. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  2. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 del DPCM 3 dicembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari: aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  3. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  4. Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24 del DPCM 3 dicembre 2020;
  5. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
  • Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicheranno su tutto il territorio nazionale le misure previste per le c.d. “zone arancioni”, per cui si ricordano:
  1. Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute: consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  2. Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune: consentiti anche gli spostamenti tra Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  3. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021è consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata ubicata nella medesima Regione, nell’orario compreso tra le 5,00 e le 22,00 e nel limite di due persone conviventi, oltre ai minori di anni 14 su quali tali persone esercitano potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti, oltre a quelle già ivi conviventi.

In caso di violazione delle misure restrittive, prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 1.000,00 euro. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino a un terzo. Applicabile, infine, altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

 

Sono inoltre confermati:

  • Il divieto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, di spostamenti tra diverse Regioni e province autonome, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute: consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • Il divieto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, di spostamenti verso le seconde case che si trovino in altra Regione o Provincia autonoma;
  • Le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero che restano soggetti a differenti divieti oppure obblighi di dichiarazione e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o sottoposizione a test molecolare o antigenico a seconda del Paese di ingresso, della durata del soggiorno all’estero e della motivazione del viaggio. Dal 10 dicembre, esteso l’obbligo di isolamento fiduciario a quanti rientrano dall’Italia tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 dopo aver soggiornato all’estero, per motivi diversi da quelli lavorativi, di urgenza, di salute, di studio e negli altri espressamente previsti.