_Jobs Act due anni dopo: cosa è cambiato nel mondo del lavoro

Due anni dopo l’entrata in vigore del pacchetto normativo che ha dato forma al c.d. Jobs Act (L. 183/2014), è possibile fare un breve punto sulle più importanti novità che hanno riguardato il rapporto di lavoro, dalla instaurazione sino alla cessazione.

I primi risultati.

Le novità introdotte dal legislatore negli ultimi due anni hanno già dato un primo risultato positivo: la diminuzione delle cause di lavoro nelle aule dei Tribunali.

Secondo i dati resi noti a Febbraio 2017 dal Ministero della Giustizia, nei Tribunali italiani si è assistito, dal 2015 a oggi, ad un drastico calo delle controversie giuslavoristiche. In particolare, sono diminuite quasi del 50% le cause in materia di licenziamento e contratto a termine. Segno, quest’ultimo, che la semplificazione normativa ha comportato una riduzione dei motivi di impugnazione dei licenziamenti o dei contratti di lavoro e del conseguente contezioso giudiziario. Con risparmio di tempo e denaro.

Proviamo a capire le ragioni di questo primo risultato positivo.

Contratto a termine come strumento di flessibilità.

Grazie ai provvedimenti attuativi del Jobs Act, il contratto di lavoro a tempo determinato è diventato uno strumento molto più flessibile rispetto ad un recente passato, dove si imponeva alle aziende di indicare, per iscritto, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificavano la necessità di assumere personale a termine. Inoltre, l’indicazione scritta della causale era requisito di validità del contratto: la sua mancanza comportava la conversione del contratto in ordinario rapporto a tempo indeterminato.

Oggi, invece, le aziende possono assumere personale con contratto a tempo determinato nel rispetto di due soli limiti: la durata massima (pari a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi) e il numero di lavoratori assumibili a termine (pari al 20% del personale in forza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al 1° gennaio dell’anno di assunzione).

Entrambi i limiti legali possono essere modificati da un accordo collettivo, anche aziendale, rendendo così il contratto a termine uno strumento molto più vicino alle esigenze di flessibilità di ciascuna impresa.

Collaborazioni: superata la necessità del progetto.

La materia delle collaborazioni autonome è stata semplificata: sono stati abrogati i contratti di collaborazione c.d. occasionale, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative non è più richiesta la stipula del c.d. progetto.

Al fine di incentivare l’assunzione stabile di collaboratori, è stata prevista a favore delle imprese che assumono ex collaboratori autonomi l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Per beneficiare dell’esenzione, occorre che il rapporto di lavoro non sia risolto nei dodici mesi successivi l’assunzione (salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo).

Mansioni. Come cambiarle.

Il Jobs Act ha cambiato anche la disciplina delle mansioni.

Se in passato il datore poteva assegnare al dipendente mansioni diverse da quelle di assunzione (o da quelle da ultimo svolte) solo nel rispetto del limite della c.d. “equivalenza”, la scelta più recente è stata di ampliare il raggio d’azione per le imprese.

Ora le aziende possono in via unilaterale assegnare ai dipendenti tutte le mansioni riconducibili al livello e alla categoria contrattuale di appartenenza.

Sempre in via unilaterale, i datori possono anche assegnare ai dipendenti mansioni di livello inferiore a quello di inquadramento, purché tale decisione sia legata ad una modifica degli assetti organizzativi aziendali e la retribuzione spettante al dipendente rimanga invariata.

Da ultimo, con accordo scritto, il datore può oggi mutare la categoria legale di inquadramento e l’assegnazione a mansioni inferiori può essere accompagnata dalla riduzione della retribuzione. In quest’ultima ipotesi, però, la finalità dell’accordo dovrà essere quella di conservare il posto di lavoro del lavoratore o consentire al dipendente di acquisire una diversa professionalità o migliorare le proprie condizioni di vita.

Controlli a distanza.

Un’altra importante semplificazione ha interessato la disciplina degli impianti audiovisivi e degli strumenti da cui può derivare il “controllo a distanza” dell’attività lavorativa.

Oggi non è più necessario sottoscrivere un accordo con le rappresentanze sindacali o richiedere l’autorizzazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro (dal 1° gennaio 2017 diventata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”) per installare impianti audiovisivi o altre apparecchiature da cui possa derivare anche la possibilità di controllare a distanza il lavoratore nel caso in cui tali strumenti siano usati per rendere la prestazione lavorativa oppure in caso di strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Inoltre, le informazioni raccolte mediante tali strumenti possono essere utilizzate per ogni finalità connessa al rapporto di lavoro, purché i lavoratori siano stati informati, in modo adeguato, sulla modalità d’uso degli strumenti aziendali e sull’effettuazione di controlli.

Licenziamenti individuali. Più spazio per la tutela economica.

Molto importante per tutti gli operatori economici è stata la riforma del regime sanzionatorio applicabile ai licenziamenti per rapporti iniziati dopo il 7 marzo 2015.

Con l’entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro “a tutele crescenti”, infatti, non è stata introdotta una nuova tipologia di contratto di lavoro, bensì è stata riscritta la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di accertamento in giudizio dell’invalidità del licenziamento.

Sono due le novità più importanti che tale riforma ha introdotto nel nostro ordinamento.

Primo: la riduzione delle ipotesi in cui il lavoratore può chiedere in giudizio di ordinare la reintegra nel posto di lavoro. Tale tutela è stata, infatti, riservata ai casi in cui il licenziamento risulti affetto da vizi gravi, quali la nullità (ad esempio, perché discriminatorio) oppure perché comunicato oralmente.

Secondo: l’introduzione di una sanzione economica predeterminata e numericamente certa, perché correlata all’anzianità di servizio, applicabile a tutti i casi in cui non può essere disposta la reintegra.

In particolare, in caso di licenziamento intimato in assenza di giusta causa o giustificato motivo, la sanzione economica applicabile sarà pari a due mensilità per ogni anno di servizio e non potrà essere inferiore a quattro mensilità e superiore a ventiquattro mensilità.

Per le ipotesi di vizio formale, invece, la sanzione si riduce ad una mensilità per ciascun anno di servizio e non può essere inferiore a due mensilità o superare le dodici mensilità.

Infine, per le imprese con meno di quindici dipendenti le sanzioni economiche vengono dimezzate e l’indennità spettante al dipendente non può mai superare le sei mensilità.

Vizi e rimedi nei licenziamenti collettivi.

Semplificata anche la disciplina delle sanzioni applicabili in caso di licenziamento collettivo viziato.

Nell’ipotesi più grave in cui il licenziamento sia intimato senza forma scritta il lavoratore può ancora richiedere la reintegra nel posto di lavoro.

Nelle diverse ipotesi, invece, in cui il licenziamento sia stato intimato a seguito di procedura collettiva viziata o senza rispettare i criteri di scelta previsti dalla legge (carichi di famiglia; anzianità; esigenze tecnico-produttive ed organizzative) spetterà al dipendente solo un’indennità economica.

Welfare aziendale e detassazione dei premi di risultato.

Più di recente, con la Legge di Bilancio 2017, sono stati introdotti accorgimenti normativi volti a favorire la diffusione dei piani di welfare aziendale, ad esempio attraverso la previsione di una esenzione da imposizione fiscale dei contributi o dei premi assicurativi versati dal datore di lavoro ai fondi sanitari integrativi per il rischio di non autosufficienza.

Sempre nel 2017, è stato potenziato lo sgravio fiscale dei c.d. premi di produttività. L’ammontare del premio assoggettato a imposta sostitutiva del 10% (sostitutiva di IRPEF e addizionali) è stato aumentato da 2.000,00 euro a 3.000,00 euro (o 4.000,00 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Contestualmente, è stata ampliata la platea dei possibili beneficiari perché è passata da 50.000,00 euro a 80.000,00 euro la soglia massima di reddito per poter beneficiare dell’agevolazione.

Smart working.

L’ultimo, ma non meno importante, capitolo delle riforme avviate negli ultimi due anni è quello che interessa il c.d. smart working, la cui previsione ha lo scopo di promuovere l’incremento della produttività e agevolare la conciliazione vita-lavoro.

L’introduzione dello smart working consentirà al datore e al lavoratore di concordare, per iscritto, che la prestazione lavorativa venga svolta in parte nei locali aziendali, senza postazione fissa, e in parte all’esterno, nel rispetto della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero. Le parti potranno anche stabilire i tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche per assicurare la disconnessione dello smart worker dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Quest’ultimo provvedimento normativo, quindi, consentirà anche in Italia di introdurre modalità di lavoro già sperimentate in altri Paesi Europei, da sempre attenti alle tematiche del c.d. work-life balance.

di Olimpio Stucchi | Uniolex – Stucchi&Partners