_Eppur riapre: il nuovo decreto del 22 Aprile 2021.

a cura di Uniolex- Stucchi&Partners

Il 23 Aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, contenente le nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto dell’esigenza di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Tra le principali novità si segnalano:

Misure relative agli spostamenti (Art. 1 e 2)

  • Dal 26 aprile 2021, consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano che si collocano nella c.d. zona bianca o gialla;
  • Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle c.d. certificazioni verdi COVID-19;
  • Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (i.e. fino alle 22.00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi: lo spostamento non è invece consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Proroga termini correlati con lo stato di emergenza (Art. 10 e 11)

  • Lo stato di emergenza viene prorogato sino al 31 luglio 2021 con conseguente proroga dei termini ad esso correlati inclusi quelli attinenti la sorveglianza sanitaria (cfr. Art. 83 D.L. 34/2020) e lo smart working (Art. 90 D.L. 34/2020).

Misure per le attività scolastiche (Art. 3)

  • Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, sull’intero territorio nazionale è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50% della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado;
  • Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 % e fino a un massimo del 75 % della popolazione studentesca; nelle zone gialla e arancione l’attività in presenza deve essere garantita ad almeno il 70 % e fino al 100% della popolazione studentesca: la restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza;

Misure per i servizi di ristorazione (Art. 4)

  • Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (fino alle 22,00), nonché da protocolli e linee guida;
  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida.

 Misure per fiere, convegni e congressi (Art. 7)

  • Dal 15 giugno 2021 consentito, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico: l’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza;
  • Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle c.d. certificazioni verdi COVID-19;
  • Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida.

 Certificazione verdi COVID-19 (Art. 9)

  • Vengono definite certificazioni verdi COVID-19 le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
  • Le certificazioni verdi possono essere rilasciate al fine di attestare: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
  • Ciascun certificato ha una sua validità e viene rilasciato dai soggetti indicati caso per caso (struttura sanitaria o un esercente la professione sanitaria o medico di medicina generale o strutture sanitarie private accreditate o farmacie);
  • Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea potranno essere riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
  • Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
  • Le disposizioni nazionali saranno applicabili fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19.

La violazione delle disposizioni previste nel Decreto Legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00. Possibile anche l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni: in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Infine, le ulteriori misure del Decreto Legge interessano gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventi sportivi (Art. 5), le piscine, le palestre e gli sport di squadra (Art. 6), i centri termali e i parchi tematici e di divertimento (Art. 8), il trasporto aereo (Art. 12).