_Decreto “Cura Italia” e congedi, importanti precisazioni operative.

La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, disposta su tutto il territorio nazionale dal 4 marzo 2020, ha “costretto” molti lavoratori ad assentarsi dal lavoro: anche di loro si è occupato il Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) con l’introduzione di un nuovo congedo.

Cosa consente il Decreto “CuraItalia”?

  • Dal 5 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, ai genitori dipendenti privati con figli di età non superiore 12 anni è concesso di poter fruire di 15 giorni di permesso (c.d. “congedo familiare o straordinario”): il nuovo congedo può essere preso in maniera continuata o frazionata e i 15 giorni sono relativi ad entrambi i genitori, che potranno fruire del congedo in maniera alternata.

Visto “l’obbligo” dell’alternanza, potrebbe essere utile richiedere genitori di rilasciare una dichiarazione sul rispetto di tale condizione, mentre non è stato ancora chiarito se il congedo possa essere fruito anche a ore (come avviene nel caso degli “ordinari” congedi parentali previsti dagli Artt. 32 e ss., D.lgs. 151/2001).

  • Le disposizioni si applicano ai genitori naturali, adottivi o affidatari o in caso di collocamento temporaneo di minori: in queste ipotesi si considera l’età del figlio e non il periodo trascorso dall’ingresso in famiglia, come suggerisce il tenore del Messaggio INPS n. 1281 del 20.3.2020, nel quale sono state date alcune prime indicazioni operative sulla fruizione del nuovo congedo.
  • Il limite di età non opera per i figli in situazione di disabilità grave e accertata i quali, però, devono essere iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale (lo conferma anche l’INPS nel Messaggio n. 1281 del 20.3.2020).
  • Tra i beneficiari vi sono anche i genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo COVID-19 (così Messaggio INPS n. 1281 del 20.3.2020).
  • Per poter fruire del nuovo congedo, nel nucleo familiare, nessun genitore deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito (es. cassa integrazione), oppure essere disoccupato o inoccupato. Ad oggi, in mancanza di una Circolare esplicativa dell’INPS, non è chiaro se di tali congedi possa fruire il padre, nel caso in cui la madre stia già beneficiando del congedo di maternità.
  • I lavoratori che fruiscono del congedo, hanno diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione e alla contribuzione figurativa.

La quantificazione economica dell’indennità sarà fatta prendendo come riferimento la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo esclusa, solo per questo nuovo “permesso”, il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice/al lavoratore.

  • La domanda per la fruizione del nuovo congedo sarà presentata dal lavoratore al datore e all’INPS utilizzando la procedura già in uso per il congedo parentale (Messaggio INPS n. 1281 del 20.3.2020).
  • Se, dal 5 marzo 2020 al 17 marzo 2020, il lavoratore avesse già chiesto di fruire di “ordinari” congedi parentali ex Art. 32 e 33, D.lgs. 151/2001, queste giornate saranno convertite nel nuovo congedo, con conseguente riconoscimento del relativo trattamento economico e normativo: per questi lavoratori non sarà necessario fare una nuova domanda, ma sarà l’INPS a convertire d’ufficio i congedi parentali (Messaggio INPS n. 1281 del 20.3.2020). Analogo trattamento sarà riservato ai genitori di figli con handicap in situazioni di gravità che avessero fruito di prolungamento del congedo parentale previsto dall’Art. 33, D.lgs. 151/2001.
  • I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del nuovo congedo, ma dovranno presentare apposita domanda, utilizzando la procedura telematica, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo: nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, la richiesta può essere presentata con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020 (così nel Messaggio INPS n. 1281 del 20.3.2020).
  • In alternativa al congedo familiare, i lavoratori privati potranno scegliere un bonus baby-sitting del valore massimo complessi di 600,00 euro, erogato tramite il libretto di famiglia: il bonus è erogato mediante libretto (Art. 54-bis, L. n. 50/2017) che può essere attivato sul sito INPS, nella sezione dedicata alle prestazioni occasionali.

La domanda del bonus può essere presentata per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni o di età superiore se in situazione di handicap grave: anche in questo caso non sarà possibile fruire del bonus se uno dei genitori è disoccupato o inoccupato o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito. Gli interessati dovranno avvalersi della modulistica ufficiale che a breve sarà messa a disposizione dall’INPS e la domanda potrà essere inoltrata via web, sul sito dell’Istituto, oppure via Contact Center oppure presso i Patronati (Messaggio INPS n. 1281 del 20.3.2020).

  • I genitori di figli di età compresa tra i 12 e 16 anni potranno invece assentarsi, senza fruire di alcuna indennità, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle scuole: anche in questa ipotesi, però, nel nucleo familiare non vi deve essere altro genitore che benefici di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato o non occupato.

La domanda di fruizione del nuovo congedo andrà fatta solo al datore di lavoro e non anche all’INPS (Messaggio INPS n. 1281 del 20.3.2020).

Spetterà all’Inps stabilire le modalità con cui erogherà l’indennità del nuovo congedo: in ogni caso, ciò avverrà sino all’esaurimento delle risorse stanziate, dopodiché le domande verranno rigettate.

Uno bonus ad hoc è previsto, infine, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, i quali possono chiedere il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, in alternativa al congedo speciale, nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro (Art. 25, D.L. 18/2020).

Anche in questo caso, per accedere al bonus si dovrà essere presentare domanda telematica all’INPS il quale rigetterà le domande presentate al raggiungimento del limite annuo stabilito.