_Il Decreto Aprile in dieci punti. Più un divieto.

E’ stata resa nota in queste ore la bozza del c.d. “Decreto Aprile” che dovrebbe a breve entrare in vigore a Maggio, attualmente allo studio del legislatore. Con questo ulteriore provvedimento si prevedono misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese colpite dall’emergenza sanitaria da COVID-19, modificando o confermando molte previsioni del c.d. Cura Italia (D.L. 18/2020, ora L. 27/2020).

Il divieto di licenziamento (Art. 46 Cura Italia).

Viene “allungato” a cinque mesi anziché sessanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020, il periodo temporale in cui è vietato a tutte le imprese procedere ai licenziamenti individuali per motivi economici o avviare le procedure di licenziamento collettivo.

Prevista la sospensione delle procedure di licenziamento per motivo oggettivo che erano in corso alla data del 17 marzo 2020 mentre per le aziende che, tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, hanno intimato il recesso per ragioni economiche è consentito di revocare il licenziamento e fare contestuale richiesta di cassa integrazione in deroga.

Le misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

  1. Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (Art. 16 Cura Italia)

Si precisa che per contenere il diffondersi del virus, fino al termine dello stato di emergenza (i.e. 31 luglio 2020), sull’intero territorio nazionale sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sia per i lavoratori, anche non sanitari, che per i volontari quando nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Tale disposizione vale anche per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

  1. CIGO (Art. 19 Cura Italia)

Viene innalzata a diciotto settimane la durata massima di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario e dell’assegno ordinario (FIS) per i datori costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa degli eventi riconducibili all’emergenza da CoronaVirus e ampliato il periodo di decorrenza dal 23 febbraio 2020 (primo termine confermato) sino al 31 ottobre 2020

L’obbligo di informazione, consultazione e di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, da svolgersi anche in via telematica entro tre giorni dalla comunicazione preventiva, permane solo in ipotesi di richiesta dell’assegno ordinario.

Cambia anche il termine entro cui la domanda di accesso agli ammortizzatori sociali deve essere chiesta dalle aziende: non più entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, bensì entro la fine del mese di inizio del periodo.

Infine, si prevedono regole specifiche per l’erogazione del trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) e si precisa che i lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 e non più del 23 febbraio 2020.

  1. CIGO per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria (Art. 20 del Cura Italia)

Viene allungato a diciotto settimane, da fruire entro il 31 ottobre 2020, il periodo in cui sarà possibile erogare il trattamento ordinario con causale «emergenza COVID-19», anche alle aziende che, il 23 febbraio 2020, avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

  1. Cassa integrazione in deroga (Art. 22 Cura Italia)

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato ai quali non si applicano le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono riconoscere, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo ora non superiore a diciotto settimane anziché nove come era previsto dalla versione “originaria” del Cura Italia per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020. Esonerati dall’obbligo di accordo solo le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

Invariata la previsione che i trattamenti in deroga saranno concessi con decreto delle Regioni da trasmettere all’INPS che provvederà ad erogare la prestazione. Le domande inviate alle Regioni saranno esaminate in ordine cronologico e per i datori con unità produttive site in più Regioni o Province Autonome il trattamento potrà essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sia per la CIGO che per la CIGS il nuovo Decreto prevede che i datori che non anticipano i trattamenti salariali possono chiedere il pagamento diretto della prestazione trasmettendo la relativa domanda entro la fine del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa: le Amministrazioni competenti autorizzano la domanda e i datori comunicano all’INPS i dati per il pagamento.

Inoltre sia per la CIGO con causale “COVID-19” che per la CIGS in deroga è chiarito che tra i datori che ne possono beneficiare sono incluse anche le imprese che, nell’anno 2020, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità per i loro dipendenti di raggiungere il luogo di lavoro in ottemperanza ai provvedimenti dell’autorità pubblica di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, con obbligo di permanenza domiciliare.

  1. Congedo per emergenza COVID -19 (Art. 23 Cura Italia)

Il periodo di fruizione dei congedi in favore dei genitori- dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni per un periodo comunque non superiore a trenta giorni viene esteso fino al 30 settembre 2020, mentre rimane immutata l’entità della misura (50% della retribuzione) e quella di fruizione (un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni). Resta inoltre invariata la regola che prevede che il congedo possa essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Viene, invece, limitata ai lavoratori dipendenti del settore privato con figli dell’età di 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Occorre, però, che non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito.

Infine, in alternativa ai “nuovi congedi”, è prevista la possibilità di scegliere tra la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, nel  limite massimo complessivo di 1.200,00 euro.

  1. Estensione della durata dei permessi ex L. n. 104/1992 (Art. 24 Cura Italia)

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito ex Art. 33, L. n. 104/1992, è incrementato di ulteriori dodici giornate usufruibili anche nei mesi di e maggio e giugno 2020.

  1. Tutela dei lavoratori gravemente disabili (Art. 26 Cura Italia)

Si precisa che, fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori con riconoscimento di disabilità grave, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria.

  1. Sospensione contributo addizionale per il rinnovo dei contratti a termine.

In via eccezionale, per agevolare la ripresa delle attività produttive, il contributo addizionale di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo dei contratti a termine non sarà dovuto per quelli che saranno rinnovati entro il 31 agosto 2020.

  1. Sorveglianza sanitaria.

Fino al 31 luglio 2020, i datori dovranno assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non hanno l’obbligo di nominare il medico competente, è ammessa la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale oppure di richiedere che la sorveglianza sanitaria venga svolta dai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali o dell’INAIL.

Ai lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione sarà erogata dall’INPS, per l’intero periodo di durata dell’inidoneità, un’indennità pari all’80% della retribuzione.

  1. Rimodulazione degli orari di lavoro e Fondo Nuove Competenze.

Per consentire la ripresa graduale dell’attività, per il 2020, i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono sottoscrivere intese, efficaci nei confronti di tutti i lavoratori interessati, di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro sarà finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione saranno a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL.