_Il Decreto Liquidità diventa legge: ecco alcune novità per le imprese.  

Il Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020, n. 23) è stato convertito nella Legge 5 giugno 2020, n. 40, già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020.

Molte misure adottate nel Decreto sono state confermate: tra queste quelle in materia di accesso al credito, il rinvio di alcuni adempimenti fiscali, le misure per garantire la continuità aziendale e le disposizioni temporanee per l’estensione della golden power governativa, nonché gli interventi in materia di salute e lavoro e la proroga dei termini amministrativi e processuali.

In sede di conversione, sono state però introdotte anche alcune importanti novità per datori di lavoro, già in vigore dal 7 giugno 2020.

– Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-1:

Introdotta la norma che limita la responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19, dopo che l’art. 42 del D.L. “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) ha equiparato il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro. Secondo il nuovo art. 29 bis, introdotto dalla Legge di conversione, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono l’obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 2087 c.c. mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso  dal Governo e le Parti Sociali il 24 aprile 2020 (e successive modifiche ed integrazioni) e degli altri protocolli e linee guida di cui all’art. 1, comma 14 del D.L. n. 33/2020. La norma precisa che, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 – Misure per il sostegno della liquidità delle imprese.

Introdotte una serie di modifiche relative ai profili soggettivi e oggettivi nonché agli aspetti procedurali che interessano le misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del Covid-19, le quali potranno chiedere finanziamenti assistiti dalle garanzie rilasciate da SACE S.p.A..

In particolare:

  • L’ambito di intervento è stato esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti.
  • Sono state invece escluse le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359 c.c. da una società residenti in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, salvo che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva ( 1).
  • Tra i vincoli per l’accesso alle garanzie, sono introdotte ulteriori condizioni:
    1. l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia del medesimo Gruppo, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell’anno 2020 ovvero, qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l’impegno è assunto dall’impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta ( 1 comma 2 lettera i);
    2. il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare ( 1 comma 2 lettera n).
  • Le richieste di nuovi finanziamenti dovranno essere integrate da un’autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa richiedente il finanziamento, il cui contenuto è indicato dalla legge stessa, e la banca non sarà tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio ( 1 bis).

Rilevanti novità riguardano anche l’articolo 13 che interessa il Fondo centrale di garanzia per le PMI, per cui si segnala:

  • la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
  • per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato del 100 %, allungata la durata da 6 a 10 anni e l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro. Inoltre, sono state modificate sia la modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile.

– Altre disposizioni:

  • Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione: i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi ( 9);
  • Sospensione del versamento IVA: estesa anche a chi esercita attività di impresa o professionale con sede legale o operative nelle provincie di Alessandria e Asti la sospensione del versamento IVA a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente, sempre che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta ( 18 comma 6);
  • Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato: al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato è sospeso ( 18 bis).