_Decreto Sostegni: quali nuove per i datori di lavoro?

a cura di Uniolex- Stucchi&Partners

È entrato in vigore lunedì 23 marzo 2021 il nuovo Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, nonché di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Tra le principali misure che interessano i datori di lavoro si segnalano:

Trattamenti di integrazione salariale (Art. 8):

  • I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020: per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale;
  • I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021: per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale;
  • Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto;
  • In caso di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, i citati termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (i.e. 23 marzo 2021) se tale ultima data è posteriore a quella indicata prima. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente;
  • Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig»;
  • Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti previsti dal Decreto Sostegni possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, compresa quella di cui all’art. 22-quater del medesimo D.L. n. 18 del 2020, sia con le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
  • I Fondi di cui all’art. 27 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalità;

 

Divieto di licenziamento (Art. 8, commi 9-11)

  • Fino al 30 giugno 2021:

– resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (i.e. art. 4, 5 e 24 L. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;

– resta precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’art. 3 L. 604/1966) e restano altresì sospese le procedure di tentativo di conciliazione obbligatorio per licenziamenti c.d. economici (ex art. 7 L. 604/1966);

  • Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione “agricola”:

– resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

– resta preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure di tentativo di conciliazione obbligatorio per licenziamenti c.d. economici (ex art. 7 L. 604/1966);

  • Le sospensioni e le preclusioni dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non si applicano:

i) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;

ii) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: A detti lavoratori e’ comunque riconosciuto il trattamento della c.d. Naspi;

iii) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione: nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

Contratti a tempo determinato (Art. 17):

  • Viene prorogata la deroga alle regole “ordinarie” che presiedono il rinnovo o la proroga dei contratti a termine: fino al 31 dicembre 2021 sarà consentito rinnovare o prorogare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle c.d. causali previste dall’Art. 19, comma 1, D.lgs. 81/2015;
  • Tale possibilità, però, sarà consentita per una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando che la durata complessiva del rapporto di lavoro tra il medesimo datore e lavoratore non potrà superare i ventiquattro mesi;
  • Le nuove disposizioni hanno efficacia dal 23 marzo 2021 e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

 

Misure a sostegno dei lavoratori con fragilità (Art. 15)

  • A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021 i lavoratori c.d. fragili (i.e. in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
  • Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati c.d. fragili il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
  • I periodi di assenza dal servizio del lavoratore c.d. fragili non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.
  • Permane il divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio anzidette.

 

Nel Decreto sono, infine, previste misure a sostegno del settore aeroportuale (Art. 9), indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello sport (Art. 10), l’incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti (Art. 13) e per il sostegno degli enti del Terzo Settore (Art. 14) e disposizioni in materia di Naspi: per quest’ultima, fino al 31 dicembre 2021, non è richiesto – quale requisito d’accesso al trattamento, di avere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.