_L’estate settembrina con le misure del nuovo DPCM.

Il 7 Settembre 2020 è entrato in vigore il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da COVD-19. Considerato sia la proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al prossimo 15 ottobre 2020 che l’attuale aumento dei casi di contagio, la decisione assunta è stata quella di confermare molte delle misure di contenimento della diffusione del virus.

Pertanto, le principali misure efficaci sino al prossimo 7 ottobre 2020 saranno:

  • Obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina o i soggetti che interagiscono con i predetti; possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
  • Obbligatorio sull’intero territorio nazionale, dalle ore 18.00 alle ore 6.00, l’uso di protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
  • Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro: come per l’obbligo di indossare le mascherine, anche tale prescrizione potrà essere derogata esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico;
  • Obbligo di rispettare le misure di prevenzione igienico-sanitarie, inclusa l’igiene costante e accurata delle mani;
  • Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
  • Raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie quali: lavarsi spesso le mani, evitare abbracci e strette di mano, mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  • Le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per quanto di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020;
  • Le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di un metro, l’ingresso dilazionato e sia impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni; permane, inoltre, l’obbligo di rispettare i Protocolli di prevenzione e riduzione del rischio da contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni (o dalla Conferenza Stato-Regioni) nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; raccomandata, infine, l’osservanza delle misure quali, ad esempio, la garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno bi-giornaliera, adeguata aereazione dei locali, utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e, comunque, in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani, presenza di informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata;
  • Consentite le attività inerenti i servizi alla persona a condizione che le Regioni accertino la compatibilità delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che l’attività avvenga nel rispetto di Protocolli per ridurre il rischio di contagio;
  • Per le attività professionali si continua a raccomandare di: a) attuare modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Quali regole sono previste per l’ingresso in Italia?

  • Vietato lo spostamento da e per Stati indicati nell’Elenco E dell’Allegato C (che include anche gli Stati Uniti, Cina e Russia), nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato, nei 14 giorni antecedenti, nei medesimi Stati e in quelli dell’Elenco F dell’Allegato C (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia), salvo il ricorrere dei soli motivi previsti dal DPCM (es. esigenze lavorative o di salute) e comprovati mediante dichiarazione scritta;
  • Ammesse limitazioni specifiche in alcune aree del territorio nazionale;
  • Fermi i divieti e le limitazioni di ingresso, chiunque entra nel territorio nazionale, per qualsiasi durata, da Stati e territori esteri, inclusi i Paesi dell’Unione Europea, dovrà consegnare al vettore e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli una dichiarazione recante l’indicazione chiara e dettagliata dei Paesi e territori esteri nei quali ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti l’ingresso in Italia e dei motivi dello spostamento;
  • Obbligo per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora; obbligo per i medesimi soggetti, anche se asintomatiche, di comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; previste ipotesi specifiche di non applicazione degli obblighi anzidetti (ad es. ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore e per motivi lavorativi o la partecipazione e manifestazioni sportive e fieristiche a livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute;
  • Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi dell’Elenco C (Bulgaria, Romania), D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay), E ed F dell’Allegato 20 la dichiarazione ha contenuti aggiuntivi e i soggetti sono obbligati a: i) comunicare l’ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; ii) compiere il tragitto dal luogo di ingresso in Italia a quello di destinazione con mezzo privato; iii) sottoporsi a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario per 14 giorni;
  • Previste delle deroghe condizionate ai divieti e alle limitazioni di ingresso in casi specifici quali l’ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro o salute o assoluta urgenza, l’ingresso dei lavoratori transfrontalieri e al personale delle imprese con sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

Infine, nell’Allegato A del nuovo DPCM sono adottate le “Linee guida in materia di trasporto pubblico”, nell’Allegato B le “Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato”, nell’Allegato D le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai nelle scuole e nei servizi per l’infanzia”, mentre nell’Allegato E quelle per la “Gestione dei casi e focolai nelle Università”.