_Aprile e maggio 2020: sospensione dei versamenti tributari e contributivi

In attesa di conoscere quali saranno le misure definitive previste dal nuovo pacchetto emergenziale già soprannominato Decreto Rilancio, è utile ricordare un intervento contenuto “tra le righe” di un Decreto già vigente: il Decreto Liquidità (Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020).

Infatti, l’art. 18 di quest’ultimo provvedimento emergenziale, contiene disposizioni per la sospensione di versamenti tributari e contributivi.

In particolare la norma prevede la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020:

  • dei termini di versamento in autoliquidazione relativi:

– alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative all’addizionale regionale e Comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;

– all’imposta sul valore aggiunto;

  • dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei suddetti termini si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o un professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

Sono altresì sospesi, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.

  • i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative all’addizionale regionale e Comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell’articolo 8, comma 1, del DL 2 marzo 2020, n. 9, e dell’articolo 61, commi 1 e 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020 le disposizioni dell’articolo 61, comma 5, del DL 17 marzo 2020, n. 18.

La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall’articolo 61, commi 4 e 5, del DL 17 marzo 2020, n. 18.

La verifica del rispetto dei requisiti necessari per poter operare la sospensione dei versamenti è rimessa all’agenzia delle Entrate che sarà informata dagli Enti di previdenza ed assistenza dei dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione, affinché effettui controlli sul fatturato e sui corrispettivi e li comunichi agli Enti medesimi.