_“Canta che ti passa”, ma il licenziamento resta!

“Canta che ti passa”, ma il licenziamento resta!
di Olimpio Stucchi

 

Il canto e la musica hanno sicuramente degli effetti benefici sulla vita delle persone, ma non per il dipendente che si esibisce in un concerto durante la sua assenza dal lavoro per malattia.
Con una recente sentenza (n. 6047 del 13 marzo 2018) la Corte di Cassazione ha, infatti, accolto il ricorso proposto dal datore di lavoro contro la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva annullato il licenziamento e reintegrato il dipendente il quale, durante l’assenza dal lavoro per malattia, si era esibito in un concerto con la sua band da tempo organizzato.

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, il datore di lavoro aveva licenziato per giusta causa il dipendente che, assente per curarsi da lombo sciatalgia con prognosi di quattro giorni, si era invece esibito in un concerto con il proprio gruppo ad una festa di paese. Evento, peraltro, pubblicizzato sia sulla stampa locale che sul profilo Facebook del dipendente il quale aveva “postato” una fotografia che lo riprendeva in piedi a suonare la fisarmonica.

La Corte di Appello di Genova aveva annullato il licenziamento (interpretando erroneamente, così dice la Corte di Cassazione, i principi noti sul punto), ritenendo, tra l’altro, che la legittimità del licenziamento andava vagliata con riguardo alla compatibilità dell’attività amatoriale con la pronta guarigione e con l’obbligo del lavoratore di adottare ogni cautela idonea per la cessazione dello stato di malattia ed il recupero dell’idoneità lavorativa.

La decisione è stata subito impugnata dal datore di lavoro e ribaltata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, infatti, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà quando l’attività esterna è di per sé sufficiente a far presumere la fraudolente simulazione della malattia ovvero quando, valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Inoltre, la Corte precisa che, ai fini della validità del licenziamento, è sufficiente che la ripresa dell’attività lavorativa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente del dipendente, con una valutazione di idoneità che deve essere svolta necessariamente ex ante, rapporta al momento in cui il comportamento viene realizzato. In poche parole, il lavoratore viola il proprio dovere di correttezza e buona fede tutte le volte in cui, durante l’assenza per malattia, tiene una condotta anche solo potenzialmente idonea a pregiudicare la sua pronte guarigione e la ripresa dell’attività lavorativa.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, dopo aver ricordato che non ogni attività ludica o di intrattenimento, espressioni dei diritti della persona, sono vietate al lavoratore assente per malattia – riconosce, tuttavia, la legittimità del licenziamento irrogato al “musicista” dato che con l’esibizione aveva messo in pericolo la sua pronta guarigione per la quale il medico aveva prescritto anche un periodo di riposo.
Pertanto, decidendo di esibirsi per oltre due ore in piedi, sorreggendo il peso di una fisarmonica e affrontando il viaggio per raggiungere, dalla sua abitazione, la località ove si sarebbe tenuto il concerto, il lavoratore aveva scientemente posto in essere una pluralità di condotte idonee a pregiudicare la sua guarigione.
Conclusioni, quelle cui è giunta la sentenza, che appaiono in linea con l’altrettanto recente sentenza dello scorso 18 gennaio 2018, in cui la Cassazione aveva, viceversa, ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente che, durante la malattia, si era recato al mare per fare dei brevi bagni, perché in questo secondo caso l’attività ludica non aveva compromesso, né ritardato la guarigione del lavoratore.