_“Codatorialità” e licenziamento

di Andrea Savoia e Silvia Fumagalli

In presenza di codatorialità, a prescindere dalla sussistenza di un gruppo societario, il dipendente (illegittimamente) licenziato va reintegrato e risarcito, con obbligazione solidale a carico di tutti i fruitori dell’attività del lavoratore. Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 3899 dell’11 febbraio 2019.

Per la Corte, infatti, la codatorialità può realizzarsi anche a prescindere dalla sussistenza di un gruppo societario. Il gruppo si caratterizza per l’esistenza di un’unica struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione delle attività esercitate dalle diverse imprese, del coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario e dello svolgimento della prestazione di lavoro in modo indifferenziato in favore delle diverse imprese del gruppo.

La co-datorialità, invece, si realizza quando uno stesso lavoratore presta contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua prestazione è tale che non si può distinguere per quale datore lavori.

In presenza di codatorialità, se i “motivi” del licenziamento non sussistono con riferimento a tutti i soggetti che usufruiscono della prestazione lavorativa, il licenziamento è illegittimo e tutti i fruitori della prestazione lavorativa, non solo il datore di lavoro formale, sono solidalmente responsabili nei confronti del lavoratore.

In termini analoghi, si era già espressa sempre la Cassazione (sentenza n. 267 del 9 gennaio 2019), con riferimento al licenziamento, intimato nell’ambito di un licenziamento collettivo, ad un dipendente che aveva lavorato, indistintamente, sia a favore della datrice di lavoro formale sia a favore delle società del Gruppo. Licenziamento considerato illegittimo in quanto le ragioni tecnico produttive della procedura collettiva indicate nella comunicazione di avvio e l’individuazione dei criteri di scelta dovevano essere riferiti a tutte le società del gruppo e non solo alla realtà aziendale formalmente datrice di lavoro del dipendente licenziato.

I giudici hanno affermato che la codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, per soddisfare l’interesse di gruppo da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali.

Nelle citate sentenze, pertanto, viene riconosciuta la codatorialità, anche in assenza di regole, precise e stabilite tra le singole società che usufruiscono delle prestazioni del lavoratore, diversamente da quanto previsto dal legislatore con riferimento al contratto di rete, nonché anche in assenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.

Occorre, quindi, prestare attenzione all’utilizzo indistinto del medesimo lavoratore da parte di più imprese, facenti parte o meno di un gruppo, perché “l’unione fa la forza”, ma non sempre…