_Dirigenti: niente indennità se non fanno le ferie

Dirigenti: niente indennità se non fanno le ferie

di Francesca Retus

 

Con la recente sentenza n. 23697 pubblicata il 10 ottobre 2017, la Corte di Cassazione è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sul diritto del dirigente a percepire l’indennità sostituiva delle ferie non godute.

 

Il caso

Con ricorso incidentale, il dirigente ha chiesto la riforma della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Trieste, nella parte in cui aveva accolto la domanda di pagamento dell’indennità sostituiva delle ferie limitatamente alla sola annualità in corso al momento della risoluzione del rapporto, ritenendo, invece, non spettante la predetta indennità in relazione agli anni precedenti, attesa la mancanza di prova circa l’imputabilità del mancato godimento delle ferie al datore di lavoro.

 

Il principio espresso dalla Cassazione

La sentenza in commento prende le mosse dal consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il dirigente che, in ragione della posizione apicale ricoperta in azienda, ha il potere di attribuirsi le ferie e non lo esercita, non ha diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva a meno che non dimostri che il mancato godimento delle stesse sia derivato da impellenti ed indifferibili esigenze aziendali.

Per la Corte il principio innanzi espresso supera i rilievi sollevati dal dirigente che per contestare le conclusioni della Corte d’Appello, aveva eccepito la violazione del principio di irrinunciabilità del riposo annuale sancito sia a livello Costituzionale che legislativo e comunitario nonché del divieto di monetizzazione delle ferie annuali imposto dall’art. 10 del D. Lgs. 66/2003.

Con particolare riguardo alla possibilità di indennizzare le ferie annuali non fruite, la sentenza ha ribadito che la monetizzazione opera unicamente per le ferie non godute relative al periodo ancora pendente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Non è, invece, possibile monetizzare le ferie maturate negli anni antecedenti in relazione alle quali opera, quindi, il generale divieto di cui all’art. 10 D.lgs. 66/2003, poiché rispetto a dette ferie il datore di lavoro avrebbe dovuto assicurane la fruizione entro l’anno di riferimento. Secondo la pronuncia, infatti, una diversa interpretazione finirebbe per aggirare il divieto imposto dalla legge, poiché si risolverebbe nella “previsione di una indiscriminata controvertibilità pecuniaria del diritto, anche se differita al momento della cessazione del rapporto”.

Nei casi in cui il lavoratore non usufruisce delle ferie, non rimane privo di tutela, potendo invocare la tutela civilistica ed eccepire l’inadempimento del datore di lavoro che abbia agito in violazione delle norme inderogabili di legge, non consentendo al prestatore di lavoro il recupero delle proprie energie psico – fisiche nel corso dell’anno.

Sulla scorta di tali considerazioni – conclude la sentenza – il dirigente che, in ragione della propria posizione, ha facoltà di autodeterminazione del periodo feriale e ciononostante non ne beneficia, per far valere validamente l’inadempimento datoriale ed ottenere il pagamento della relativa indennità, deve provare che il mancato godimento del periodo feriale non è stato frutto di una sua libera scelta, bensì la conseguenza di “necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive”.

La prova, naturalmente, è interamente a carico del dirigente, il quale sarà tenuto a dimostrare non solo l’esistenza in astratto di esigenze aziendali imprevedibili ed eccezionali, ma anche l’indispensabilità della sua presenza, in quanto soggetto in grado di far fronte alle esigenze aziendali.

Nel caso oggetto della sentenza, la Corte ha escluso la configurabilità dell’inadempimento datoriale, poiché il dirigente, effettivamente titolare di un potere di autodeterminazione del proprio periodo feriale, non ha dimostrato l’imputabilità del mancato godimento delle ferie ad “imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali”.

I Giudici di legittimità hanno, quindi, confermato la decisione della Corte d’Appello di Trieste che aveva accolto la domanda di pagamento dell’indennità di mancato godimento delle ferie maturate limitatamente all’annualità in corso al momento del licenziamento, trattandosi di ferie di cui il dirigente avrebbe potuto beneficiare in seguito se il rapporto non si fosse risolto per iniziativa dell’azienda. Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza si pongono in linea con i principi dalla stessa richiamati nonché con la ratio dell’istituto delle ferie e con la relativa disciplina normativa.