_Piattaforme digitali: ai blocchi di partenza le nuove regole per i collaboratori!

di Olimpio Stucchi e Marilena Cartabia

Anche se era stato pubblicato solo da qualche ora, la notizia che, nel Decreto Legge c.d. “Crisi Aziendali”, vi erano anche le nuove regole da applicare ai collaboratori delle piattaforme digitali ha immediatamente fatto il giro della Rete… e non solo!

Nuove regole che, in realtà, sono solo in parte già vigenti, mentre la parte “più consistente” entrerà in vigore solo dopo che saranno trascorsi 180 giorni dalla conversione in Legge del Decreto.

Per il momento, infatti, l’unica disposizione entrata in vigore è la modifica dell’Art. 2 del D.lgs. 81/2015 (c.d. Testo Unico dei Contratti di lavoro) per cui il legislatore precisa ora che la disciplina del lavoro subordinato si applica alle collaborazioni quando queste si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche rispetto a tempo e luogo di lavoro. E pure quando le modalità di esecuzione sono organizzate “mediante piattaforme, anche digitali”.

Ad una prima lettura, verrebbe da pensare che la scelta del legislatore sia stata quella di voler “solo” confermare alcune decisioni rese nei mesi scorsi dai Tribunali di merito. Come si ricorderà, infatti, già a febbraio 2019, la Corte d’Appello di Torino aveva stabilito che i riders di Foodora non dovevano considerarsi lavoratori subordinati, ma autonomi etero-organizzati. Lavoratori etero-organizzati ai quali però, diceva sempre la Corte torinese, si dovevano estendere le tutele previste per il lavoro subordinato, in particolare quelle relative a sicurezza e igiene sul lavoro, retribuzione diretta e differita, limiti di orari, ferie e previdenza. Non invece quelle previste per i licenziamenti.

In realtà, la modifica legislativa è destinata ad avere un impatto ben più ampio dei precedenti di giurisprudenza perché il Decreto Crisi Aziendali parrebbe generalizzare l’applicazione dell’Art. 2, D.lgs. 81/2015 a tutti i lavoratori della piattaforme digitali, senza limitarla ai ciclo-fattorini impiegati nella consegna a domicilio di cibi o prodotti.

Entreranno, invece, in vigore solo nei prossimi mesi le nuove regole che stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori non subordinati e occupati, anche attraverso piattaforme digitali, nell’attività di consegna di beni, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili (si vedano i neo-introdotti Articoli da 47bis a 47quater del D.lgs. 81/2015).

Queste nuove tutele sono, anzitutto, di carattere economico. Infatti, una volta definito cosa siano le “piattaforme digitali”, il legislatore ha previsto che i “loro” lavoratori non subordinati potranno essere retribuiti in base al numero delle consegne, ma non in misura prevalente: saranno i contratti collettivi a definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto della modalità di svolgimento della prestazione. Ammessa anche la retribuzione oraria, ma a condizione che il lavoratore accetti, per ciascuna ora lavorata, almeno una chiamata.

In secondo luogo, le tutele sono di carattere assicurativo: a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto, i lavoratori dovranno essere soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoro. Ai fini dell’assicurazione INAIL, l’impresa titolare della piattaforma digitale sarà tenuta a tutti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro dal Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR n. 1124/1965).

Infine, le imprese titolari di piattaforme digitali saranno tenute anche nei confronti dei c.d. ciclo-fattorini a rispettare le previsioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

A fronte di questo nuovo, articolato ma solo provvisorio quadro di regole, resta ora da capire se, dopo l’eventuale conversione in legge del Decreto (il Parlamento ha, infatti, sessanta giorni di tempo per concludere l’iter), le tutele saranno tutte confermate oppure se lo saranno solo in parte. Ancora una volta… stay tuned!