_Sicurezza sul lavoro: cosa deve fare il datore di lavoro!

Sicurezza sul lavoro: cosa deve fare il datore di lavoro!

di Paola Gobbi e Francesca Retus

La recente sentenza dalla Cassazione (sez. pen) n. 52536/2017 enuncia i compiti e le responsabilità del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nel sistema di sicurezza sul lavoro, ricostruendo con estrema lucidità il sistema delle deleghe e i requisiti di validità.
Tema, questo, sempre critico per l’organizzazione dell’impresa, la individuazione delle attività delegabili e la scelta dei soggetti competenti.

Affrontando un caso di infortunio sul lavoro derivato dalla dotazione in uso al dipendente di un macchinario privo delle misure minime di sicurezza, la Suprema Corte ha introdotto il principio cardine della sicurezza di “programmazione della prevenzione globale dei rischi”, collocandolo al pari della valutazione dei rischi e quindi degli obblighi non delegabili.
Il datore di lavoro è stato così ritenuto responsabile per l’infortunio occorso, al di là delle deleghe che erano state apprestate, proprio in ragione del fatto che in sede di elaborazione del c.d. DVR avrebbe dovuto anche garantire la sicurezza dei macchinari utilizzati in azienda.
La collocazione a monte del processo di prevenzione del rischio ha così neutralizzato il sistema di deleghe che era stato predisposto e che prevedeva l’attribuzione al dirigente incaricato della responsabilità per la verifica della sicurezza e manutenzione dei macchinari in uso in azienda.
Del resto, prosegue la Suprema Corte, il ruolo del dirigente è quello di cooperare (e non sostituirsi) con il datore di lavoro nell’assicurare l’osservanza della disciplina legale nel suo complesso e quindi nell’attuazione degli adempimenti che l’ordinamento demanda al primo, che resta il garante della gestione del rischio.
A scalare, il preposto è il soggetto che sovraintende alle attività ed attua le direttive ricevute controllandone l’esecuzione, sulla base e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico.
Attraverso il sistema delle deleghe, poi, il datore di lavoro potrà trasferire gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia, purché si tratti di compiti delegabili e l’atto di delega riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale. La delega dovrà inoltre essere espressa ed effettiva e deve investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza, dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
Con la precisazione che, in assenza di atto scritto, come richiesto dalla normativa, il principio di effettività, in base al quale assume la posizione di garante colui che svolge di fatto i poteri di datore di lavoro, del dirigente o del preposto, non vale tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge.

I principi espressi nella citata sentenza e soprattutto la lettura estensiva del contenuto dei compiti non delegabili dal datore di lavoro devono pertanto rappresentare un campanello di allarme per le aziende, al fine di verificare la correttezza del proprio sistema di deleghe e ancor prima di gestione del rischio.