_Quando il silenzio non è d’oro

di Andrea Savoia e Silvia Fumagalli

 Legittimo il licenziamento del dipendente che non segnala gli illeciti commessi in azienda, dei quali sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30558 del 22 novembre 2019, chiamata a valutare la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente che, sebbene fosse a conoscenza di irregolarità nella procedura di aggiudicazione delle gare relative alla riparazione di veicoli aziendali, non aveva informato la direzione aziendale.

La Suprema Corte cassa, così, la decisione del giudici di merito secondo i quali non spettava al dipendente licenziato, denunciare le irregolarità, essendo compito del suo superiore gerarchico – che tra l’altro aveva gestito ed organizzato tutte le fasi della procedura di aggiudicazione –  vigilare sulla corretta procedura di affidamento delle gare.

Gli obblighi di diligenza e di fedeltà ai quali tutti i lavoratori sono tenuti, in virtù dei principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, impongono al dipendente di tenere un comportamento leale e corretto nei confronti del proprio datore di lavoro, evitando di adottare comportamenti e porre in essere attività che risultino in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale o che possano creare situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o siano, comunque, idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

Per il Supremo Collegio, il dovere di diligenza deve essere intesto in senso ampio e deve essere correlato all’interesse dell’impresa, sia alle esigenze organizzative della struttura sia all’interesse datoriale al suo corretto funzionamento.

Ampliamento del dovere di diligenza analogo a quello dell’obbligo di fedeltà per il quale, sempre la Corte di Cassazione (sentenza n. 26023 del 15 ottobre 2019) ha di recente affermato che ricomprende non solo le condotte vietate dall’art. 2105 c.c. ma qualsiasi altra condotta contraria agli interessi del datore di lavoro, dovendosi considerare tali anche quelle che, sebbene non “attualmente” produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.

Chissà se i dipendenti avranno in futuro il coraggio di denunciare le irregolarità dopo questa decisione e con l’approvazione della nuova Direttiva europea che ha molto ampliato le tutele in favore dei cc.dd. “whistleblowers”, ossia di coloro che segnalano illeciti dei quali sono venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Anche perché le conseguenze dell’omessa segnalazione parrebbero essere ben maggiori del silenzio…uomo avvisato, mezzo salvato!