Con soli tre articoli, Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 entrato in vigore il 19 dicembre 2020, ha “tinto” di rosso l’intera Penisola e adottato misure più restrittive di quelle già emanate lo scorso 3 dicembre, allo scopo di evitare un’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19. In particolare, le misure urgenti adottate per le festività natalizie comportano: Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale si applicheranno le misure previste per le c.d. “zone rosse”. Tra le più rilevanti, si ricorda che sarà: Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 del DPCM 3 dicembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari: aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24 del DPCM 3 dicembre 2020; I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicheranno su tutto il territorio nazionale le misure previste per le c.d. “zone arancioni”, per cui si ricordano: Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute: consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune: consentiti anche gli spostamenti tra Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021è consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata ubicata nella medesima Regione, nell’orario compreso tra le 5,00 e le 22,00 e nel limite di due persone conviventi, oltre ai minori di anni 14 su quali tali persone esercitano potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti, oltre a quelle già ivi conviventi. In caso di violazione delle misure restrittive, prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 1.000,00 euro. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino a un terzo. Applicabile, infine, altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Sono inoltre confermati: Il divieto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, di spostamenti tra diverse Regioni e province autonome, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute: consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; Il divieto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, di spostamenti verso le seconde case che si trovino in altra Regione o Provincia autonoma; Le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero che restano soggetti a differenti divieti oppure obblighi di dichiarazione e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o sottoposizione a test molecolare o antigenico a seconda del Paese di ingresso, della durata del soggiorno all’estero e della motivazione del viaggio. Dal 10 dicembre, esteso l’obbligo di isolamento fiduciario a quanti rientrano dall’Italia tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 dopo aver soggiornato all’estero, per motivi diversi da quelli lavorativi, di urgenza, di salute, di studio e negli altri espressamente previsti.