_Aggiornamento del Protocollo ambienti di lavoro: cosa devono fare (adesso) le aziende?

a cura di Uniolex Stucchi&Partners

Il 6 aprile 2021, le parti sociali hanno aggiornato il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 ove erano state previste le misure per il contrasto all’infezione da COVID-19 negli ambienti di lavoro.

L’obiettivo del Protocollo resta quello di coniugare la ripresa delle attività produttive con la tutela della salute dei lavoratori. Per questo, la revisione  mira a fornire indicazioni operative aggiornate che possano incrementare, negli ambienti lavorativi, l’adozione di efficaci misure precauzionali di contenimento della diffusione dell’epidemia.

Con una duplice premessa e un avvertimento: la raccomandazione di fare massimo ricorso allo smart working (ove possibile) e di integrare le misure del Protocollo con altre più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, tenendo a mente che la mancata attuazione del Protocollo può comportare la sospensione delle attività produttive sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

E allora, cosa cambierà adesso per le imprese dopo l’aggiornamento del Protocollo.

1. Obbligo di informazione verso i dipendenti.

È rimasto invariato, ma con una precisazione: il riferimento all’uso di mascherine chirurgiche consente, in relazione alla mansione specifica, di utilizzare anche strumenti di protezione individuale di tipo superiore, quali facciali FFP2 o FFP3.

Le aziende dovranno, invece, continuare a informare i propri dipendenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso dei luoghi maggiormente visibili, appositi dépliant ove viene indicato: i) l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali, con l’avvertenza di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; ii) l’obbligo di attenersi alle disposizioni delle Autorità una volta fatto ingresso in azienda (mantenere distanza interpersonale di sicurezza, regole di igiene delle mani, corretti piani di igiene); iii) l’obbligo di comunicare immediatamente al datore l’insorgenza di sintomi influenzali durante l’espletamento della prestazione lavorativa.

Inoltre, le informazioni fornite dalle aziende devono essere adeguate alle mansioni e ai contesti operativi, in particolare per quanto riguarda l’uso dei DPI.

2. Modalità di ingresso in azienda dei lavoratori.

Inseriti due aggiornamenti: i) l’ingresso in azienda dei lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata del SSN; ii) l’applicazione dei Protocolli di settore per prevenire ogni forma di affollamento e rischio di contagio.

Resta, invece, la possibilità per le aziende di sottoporre il personale alla misurazione della temperatura corporea prima di accedere ai locali aziendali e di vietare l’ingresso a quanti abbiano una temperatura superiore i 37,5°. In quest’ultimo caso, il lavoratore dovrà essere momentaneamente isolato.

Infine, resta immutato l’obbligo del datore di assicurare la massima collaborazione alle autorità sanitarie locali qualora, per prevenire nuovi focolai, dispongano misure aggiuntive come l’esecuzione dei tamponi per i lavoratori.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni.

Inserite due precisazioni: i) se è presente un servizio di trasporto organizzato dall’impresa, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori in ogni spostamento, mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (es. distanziamento e uso mascherina);ii) per il “mondo appalti”, se i dipendenti del committente e dell’appaltatore operano nello stesso sito produttivo, l’appaltatore, tramite il medico competente, informerà immediatamente il committente qualora un suo dipendente risulti positivo al tampone da COVID-19.

Rimane, inoltre, l’obbligo per la committente di dare all’appaltatrice completa informativa del Protocollo anti-contagio aziendale e l’obbligo di vigilare affinché anche i lavoratori dell’appaltatore (o chiunque operi nel sedimento aziendale) lo rispetti.

Nulla cambia, invece, per l’accesso dei fornitori esterni: per accedere, transitare e uscire dai locali aziendali, dovranno seguire percorsi e tempistiche predefinite che riducano le occasioni di contatto con il personale dei reparti coinvolti. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Prevista l’installazione di servizi igienici dedicati ai fornitori esterni.

4. Pulizia e sanificazione in azienda.

Aggiornate le indicazioni in merito all’obbligo di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago, oltre che delle attrezzature di lavoro di uso promiscuo: le stesse dovranno avvenire in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute lo scorso 22 maggio 2020. Quest’ultimo provvedimento raccomanda, tra l’altro:  i) valutazione del contesto; ii) procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi) sulle superfici e oggetti toccati da più persone; iii) per superfici in pietra, metalliche o in vetro l’utilizzo di detergente neutro e disinfettante virucida – sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida, mentre per i servizi la pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1%.

Invariate le indicazioni in caso di accertata presenza nei locali aziendali di soggetto affetto da COVID-19: l’azienda deve procedere alla sanificazione dei locali con ipoclorito di sodio o etanolo, dopo aver lavato con acqua e detergente tutte le superfici. L’azienda può valutare se ricorrere alla sospensione dell’attività produttiva nel caso in cui debba procedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

Per le aziende che operano in aree geografiche a maggiore endemia, oppure dove si sono registrati casi sospetti di COVID-19, è necessario effettuare, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. Quindi: i) completa pulizia con acqua e detergenti, oltre alla decontaminazione con uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia (in alternativa, se le superfici possono essere danneggiate dall’ipoclorito, prescritto l’utilizzo di etanolo al 70%); ii) assicurare la ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici; iii) le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e deve rispettare le regole di rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione), incluso il corretto smaltimento del materiale potenzialmente infetto; iv) pulizia rigorosa di tutte le superfici toccate di frequente, come muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente oppure, in alternativa, a ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

5. Precauzioni igieniche personali e dispositivi di protezione individuale.

È obbligatorio che ogni persona in azienda adotti precauzioni igieniche, in particolare per le mani, e sia fornito liquido detergente, accessibile a tutti i lavoratori, anche con dispenser in punti facilmente individuabili. Raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

Con una nuova indicazione: è favorita la preparazione da parte dell’azienda di liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.

Ribadito come l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione sia fondamentale per cui tutti i lavoratori che condividono spazi in comune, al chiuso o all’aperto, devono utilizzare la mascherina chirurgica o dispositivi individuali di livello superiore. Le stesse non sono necessarie solo in condizioni di isolamento.

Raccomandato l’adeguamento del Protocollo anti-contagio alla singola impresa, mediante mappatura delle diverse attività per individuare i DPI idonei a ogni lavorazione.

6. Gestione spazi comuni.

Invariato. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta al loro interno e del mantenimento della distanza di sicurezza. Occorre prevedere la sanificazione periodica anche di spogliatoi, depositi, mense e delle tastiere dei distributori automatici.

7. Smart working e organizzazione del lavoro.

Ammesse le trasferte di lavoro, nazionali e internazionali: il datore valuta con il medico competente e l’RSPP la tipologia di trasferta anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Invariate le altre previsioni: lo smart-working continuerà ad essere favorito come principale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, anche in fase di ripresa delle attività, con l’obbligo per il datore di fornire adeguato supporto ai dipendenti (ad esempio, nella assistenza nell’uso delle apparecchiature).

In accordo con le rappresentanze sindacali, possibile la chiusura di reparti diversi da quelli produttivi e di quelli per cui è possibile il ricorso al lavoro agile, come anche la rimodulazione dei livelli produttivi. Consentiti, ancora, i piani di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. In caso di utilizzo di ammortizzatori sociali, valutare la possibilità di estenderli all’intera compagine aziendale.

Utile la ridefinizione degli spazi di lavoro nonché degli orari di lavoro, per ridurre il numero di presenze contemporanee, e la flessibilità oraria in entrata e in uscita per evitare assembramenti. Ove possibile, distinguere gli ingressi riservati all’entrata e all’uscita ove appore detergenti igienizzanti.

Essenziale evitare aggregazioni anche durante gli spostamenti casa-lavoro, per cui andrebbero incentivate forme di trasporto con adeguato distanziamento, favorendo l’uso del mezzo privato o navette.

8. Spostamenti interni, riunioni e formazione.

Inserite due precisazioni: i) fermo il generale divieto di riunioni in presenza, per le sole ipotesi in cui non sia possibile il collegamento a distanza, anche per carattere di urgenza e necessità, dovrà essere garantito tanto il distanziamento quanto l’uso di mascherine chirurgiche o dispositivi individuali di protezione; ii) la formazione del solo personale interno sarà possibile secondo le indicazioni fornite dalle Regioni e in coerenza con i limiti normativi. Ammessa la formazione a distanza.

Nulla cambia per il resto: gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere ridotti al minimo e restano sospesi gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula.

9. Gestione dei casi sospetti di infezione.

Nulla cambia. Se un lavoratore manifesta in azienda febbre e sintomi di infezione respiratoria (es. tosse secca), si dovrà procedere al suo isolamento (con la precisazione che dovrà essere subito dotato di mascherina chirurgica), informando immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Per consentire di applicare le misure di quarantena, l’impresa (coinvolgendo il Medico Competente) collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.

10. Sorveglianza sanitaria.

Assume ancora più rilievo la figura del medico competente e la sorveglianza sanitaria, ritenuta misura di prevenzione a carattere generale, per cui si dovrà tendere al completo e graduale ripristino delle visite mediche, nel rispetto sia delle indicazioni del Ministero della Salute sia delle valutazioni del medico competente in relazione all’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Quanto al medico competente, dato il suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening se utili a contenere la diffusione del virus e dovrà collaborare con l’Autorità sanitaria nell’individuazione dei “contatti stretti” da identificare tenendo conto delle misure di prevenzione e protezione attuate in azienda.

Per il rientro in azienda dopo l’infezione da Covid-19, si osserverà la normativa di riferimento e in caso di rientro dopo ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita per assenza superiore a sessanta giorni per verificare l’idoneità alla mansione.

Resta, infine, valida l’indicazione di coinvolgimento del medico competente nell’identificazione dei soggetti con situazioni di fragilità.

11. Aggiornamento del Protocollo.

Nulla cambia. Resta demandato al Comitato aziendale il compito di verificare il rispetto del Protocollo e di cura del suo aggiornamento: in mancanza di rappresentanze sindacali aziendali, sarà costituito un Comitato Territoriale.