_CoronaVirus e Malattia: nuove indicazioni dall’INAIL.

La diffusione del Coronavirus e il crescente numero lavoratori risultati positivi oppure entrati in contatto con casi confermati di malattia infettiva diffusiva e sottoposti alla misura della quarantena o della permanenza domiciliare porta le aziende a dover gestire anche queste “nuove” assenze.

Il Decreto CuraItalia e due recenti interventi, l’uno del Ministero del Lavoro e l’altro dell’INAIL, hanno fornito alcuni chiarimenti operativi.

  1. Lavoratori positivi al virus:
  • Per i lavoratori che contraggono l’infezione virale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, la successiva assenza dovrà essere qualificata, anche per l’aspetto assicurativo, come infortunio sul lavoro (cfr. Art. 42, comma 2, D.L. 18/2020): come ha precisato l’INAIL, la causa virulenta può essere equiparata alla causa violenta (cfr. Circolare n. 13 del 3.4.2020);
  • Sarà, inoltre, sufficiente che l’infezione sia stata contratta durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie alla prestazione lavorativa, mentre non sarà necessario che avvenga solo durante l’espletamento delle mansioni tipiche assegnate dal lavoratore: secondo la giurisprudenza oggi maggioritaria, è corretto accogliere un’accezione estensiva dell’espressione “occasione di lavoro” (cfr. tra le ultime: Cass. 49373/2018);
  • Per gli operatori sanitari, in ragione dell’elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico, l’INAIL ha precisato che opererà una presunzione semplice sull’origine professionale dell’infezione, considerata l’elevata probabilità con cui tali operatori possono venire a contatto con il nuovo virus (cfr. Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020, già Nota n 3675 INAIL del 17.3.2020);
  • Ad analogo alto rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative per il costante contatto con il pubblico e/o l’utenza (si pensi, ad esempio, ai lavoratori che operano in front-office, alla cassa oppure gli addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie): anche per questi lavoratori sarà ritenuto vigente il principio della presunzione semplice dell’origine professionale dell’infezione (cfr. Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020);
  • Nei casi in cui l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere dimostrato dal lavoratore, né si può presumere che il contagio sia correlabile alle mansioni e/o lavorazioni assegnate, l’accertamento medico legale seguirà la procedura ordinaria (cfr. Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020);
  • Se l’evento infettante è occorso durante il percorso casa-lavoro e viceversa, si configura un infortunio in itinere: si possono considerare infortuni in itinere non solo gli accidenti da circolazione stradale, ma tutti i rischi del tragitto casa-lavoro. Inoltre, per la durata dell’emergenza sanitaria (ad oggi, il termine previsto è il 31 luglio 2020), l’INAIL ha precisato che, in deroga alle regole generali, si riterrà necessitato l’uso di vettura privata per raggiungere il posto di lavoro perché il rischio di contagiato è più elevato a bordo dei mezzi pubblici o degli aerei (cfr. Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020, già Nota INAIL n. 3675 del 17.3.2020);
  • In caso di infezione contratta durante l’attività lavorativa, sarà il medico a predisporre e trasmettere telematicamente la certificazione medica all’INAIL affinché provveda ad assicurare l’infortunato: quando non opera la presunzione semplice di contagio nello svolgimento dell’attività lavorativa, il medico dovrà aver cura di indicare le cause/circostanze del contagio, la natura della lesione e il loro rapporto con la causa denunziata (cfr. Art. 42, D.L. 18/2020 e Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020);
  • Permane l’obbligo del datore di denunzia dell’infortunio sul lavoro (cfr. Art. 53, DPR 1124/1965): l’INAIL ha, però, raccomandato alle strutture territoriali di assicurare la massima disponibilità a rispondere ai quesiti dei datori in merito all’inoltro e/o compilazione delle denunzie di infortunio che varranno anche per adempiere l’obbligo di comunicazione per fini statistici e informativi (cfr. Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020);
  • Ai fini del computo della decorrenza della tutela assicurativa a carico dell’INAIL, il dies a quo è costituito dal primo giorno di astensione dal lavoro attesto da certificazione medica per avvenuto contagio oppure dal primo giorno di astensione dal lavoro per inizio della quarantena, anche quando il contagio sia accertato successivamente la quarantena: la conferma diagnostica del contagio potrà essere acquisita dall’INAIL anche contattando direttamente l’infortunato (cfr. Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020);
  • Le infezioni da CoronaVirus non saranno computate ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento (oscillazione in malus del tasso applicato derivanti dall’incremento dell’incidenza infortunistica/tecnopatica: cfr. Art. 42, comma 2, D.L. 18/2020 e Art. 19 “Nuove tariffe dei premi Inail” del 27.2.2019);
  • In caso d’inabilità temporanea l’infortunato, per il periodo di assenza dal lavoro, ha diritto ad una indennità a carico dell’INAIL dal quarto giorno di assenza, mentre i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore abbia contratto il virus ma tale contagio non sia riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa, l’INAIL trasmetterà la documentazione già ricevuta alla competente sede dell’INPS perché proceda a valutare se l’ipotesi concreta rientri nel suo campo di tutela (cfr. Circolare INAIL/INPS n. 69 del 2.4.2015).

  1. Lavoratori sottoposti a c.d. quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria:
  • Il periodo trascorso dal lavoratore in quarantena con sorveglianza attiva a seguito del contatto con persona risultata positiva al virus, così come il periodo trascorso in permanenza domiciliare fiduciaria dopo aver fatto rientro da una zona ad alto rischio epidemiologico (ma, dal 28 marzo 2020, in qualunque caso di rientro da viaggio all’estero: cfr. Circolare MIT del 28.3.2020), è da equipararsi alla malattia ai fini del trattamento economico (cfr. Art. 26, D.L. 18/2020);
  • Questa assenza, però, non è computabile ai fini del periodo di comporto (cfr. Art. 26, D.L. 18/2020);
  • Se i lavoratori non hanno potuto recarsi sul posto di lavoro per effetto di provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio adottati dai Presidenti delle Regioni, anche questa assenza deve essere equiparata alla malattia, ai fini del trattamento economico, anche se non è computabile nel periodo di comporto (cfr. FAQ Ministero del Lavoro, 30 marzo 2020);
  • Per i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, dal 17 marzo 2020, il medico curante redige certificato di malattia indicando il provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare; se, invece, è il lavoratore ad essere affetto dal virus, il medico si limita a rilasciare il consueto certificato telematico di malattia (cfr. Art. 26, D.L. 18/2020).

Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all’inizio del periodo di isolamento: non sono necessarie certificazioni aggiuntive, ma può essere effettuata una valutazione da parte del medico competente qualora il datore di lavoro lo ritenesse opportuno (cfr. FAQ Ministero della salute al 4.4.2020).

Infine, sino al prossimo 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti con disabilità grave accertata (Art. 3, L. 104/1992) possono assentarsi dal servizio: questa assenza è equiparata, sia dal punto di vista giuridico che economico, ad un ricovero ospedaliero per cui non è computata ai fini del periodo di comporto. Identica tutela è riconosciuta ai lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o, infine, da terapie salva-vita (cfr. Art. 26, D.L. 18/2020).