_Il decalogo del “Cura Italia”

“Cura Italia”: le misure più importanti in dieci punti. E un divieto.

Ieri sera, 17 marzo 2020, è stato pubblicato il nuovo Decreto Legge “CuraItalia” per fronteggiare l’emergenza CoronaVirus. Molti i provvedimenti adottati per sostenere le imprese e i lavoratori. Ma non mancano anche i nuovi divieti.

L’Art. 46: il divieto di licenziare.

Dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni, è precluso a tutte le imprese l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo. Per il medesimo periodo di 60 giorni, sono sospese le procedure che erano già state avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Sempre per 60 giorni, tutti i datori, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno licenziare per motivo economico.

 

Le misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

  1. Misure di protezione a favore dei lavoratori (Art. 16)

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza (i.e. 31 luglio 2020), sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Consentito anche l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE.

  1. CIGO (Art. 19)

Per i datori costretti a sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da CoronaVirus, è ammessa la facoltà di presentare la domanda di CIGO (o di accesso all’assegno ordinario) con causale “emergenza COVID-19”, entro il mese di agosto 2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane.

Resta l’obbligo di informazione, consultazione e di esame congiunto con le organizzazioni sindacali che possono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni dalla comunicazione preventiva.

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa

Infine, l’assegno ordinario, solo per l’anno 2020, spetterà anche ai dipendenti di imprese iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

  1. CIGO per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria (Art. 20) o che hanno già trattamenti di solidarietà in corso (Art. 21)

Alle aziende che il 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario è consentito presentare domanda di concessione del trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.

Previsione analoga per i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che il 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà.

  1. Cassa integrazione in deroga (Art. 22)

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ai quali non si applicano le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono riconoscere, previo accordo anche telematico con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.  Esonerati dall’obbligo di accordo solo le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

I trattamenti in deroga saranno concessi con decreto delle Regioni da trasmettere all’INPS che provvederà ad erogare la prestazione. Le domande inviate alle Regioni saranno, invece, esaminate in ordine cronologico.

  1. Congedo e indennità per emergenza COVID -19 (Art. 23)

Dal 5 marzo 2020, vista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, i genitori- dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, pagato al 50% della retribuzione, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. Gli eventuali giorni di congedo parentale già fruiti sono convertiti nel nuovo congedo. Il congedo potrà essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Un congedo analogo è previsto per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps.

Inoltre, per i lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Occorre, però, che non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito.

In alternativa ai “nuovi congedi”, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600,00 euro erogato mediante il libretto famiglia.

  1. Estensione della durata dei permessi ex L. n. 104/1992 (Art. 24)

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito ex Art. 33, L. n. 104/1992, è incrementato di ulteriori dodici giornate usufruibili nel mese di marzo e aprile 2020.

  1. Tutela del periodo trascorso in sorveglianza sanitaria (Art. 26)

Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Per i lavoratori con disabilità grave o in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

  1. Smart working (Art. 39)

Ai lavoratori del settore privato disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart-working, se compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è invece riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

  1. Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (Art. 43)

Per sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, l’Inail dovrà trasferire, entro il 30 aprile 2020, ad Invitalia l’importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

  1. Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Art. 27) e indennità ai lavoratori stagionali del turismo (Art. 29)

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata sarà riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600,00 euro erogata dall’INPS previa domanda dell’interessato. Analoghe tutele sono previste per i lavoratori stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente di lavorare dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.

Infine, è previsto:

  • Un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64);
  • Un premio pari a 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, se possiedono un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro, per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro (Art. 63).
  • La deroga degli Art. 2364 e 2478-bis del codice civile o diverse disposizioni statutarie: l’assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (Art. 106).