_Decreto Legge 1 aprile 2021: cosa cambia dopo Pasqua

a cura di Uniolex- Stucchi&Partner

In data 1° aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, contente le nuove misure in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19, vaccinazioni anti SARS-CoV-2, giustizia e concorsi pubblici.

Le misure saranno valide dal 7 al 30 aprile 2021.

  • Disposizioni per il contenimento della diffusione del virus Covid-19
  • Applicazione delle misure stabilite per la c.d. zona arancione, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla. In ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale vaccinale, con deliberazione del Consiglio dei ministri saranno possibili determinazioni in deroga alle misure restrittive;
  • Applicazione delle misure stabilite per la c.d. zona rossa, anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.
  • Possibilità per i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
  • Consentito, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la c.d. zona arancione, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi: questo spostamento non è consentito nei territori dove si applicano le misure stabilite per la c.d. zona rossa.
  • Prorogato il c.d. coprifuoco dalle 22 alle 5 e il divieto di spostamento tra Regioni, salvo che per motivi di lavoro, salute e urgenza e con autocertificazione;
  • Previste sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del decreto.

 

  • Disposizioni per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
  • Sull’intero territorio nazionale sarà assicurato lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, senza possibilità di deroghe da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci, se non in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
  • Svolgimento esclusivamente in modalità a distanza, nella zona rossa, delle attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75%, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
  • Sempre garantita, sull’intero territorio nazionale, la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 

Il Decreto Legge contiene, tra le altre, ulteriori misure relative a: i) obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, ii) manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale e iii) misure concernenti termini in materia di giustizia, di rendicontazione del Servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.