a cura di Uniolex- Stucchi&Partners Anche Gennaio prosegue all’insegna della restrizioni: con un doppio pacchetto di misure, l’Esecutivo interviene sia per prorogare lo stato di emergenza sino al prossimo 30 Aprile 2021, sia introducendo limitazioni a molte attività (e libertà) allo scopo di evitare un’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19. Sono stati, infatti, firmati il 14 gennaio 2020 un nuovo Decreto Legge (n. 2/2021), entrato in vigore il giorno stesso perché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio: quest’ultimo resterà in vigore dal 16 gennaio fino al prossimo 5 marzo 2021. In particolare, per quanto di interesse dei datori di lavoro: a) Con il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, si è disposta: _Proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al prossimo 30 Aprile 2021; _Vietati, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, gli spostamenti tra diverse Regioni e province autonome, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute: consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; _Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021: in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e’ consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 05:00 e le 22:00, a sole due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; qualora, in relazione al livello di rischio di contagio regionale, la mobilità venga limitata all’ambito territoriale comunale, comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. _Ammessa l’individuazione, con ordinanza del Ministero della Salute, di Regioni c.d. “bianche” (i.e. con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti): in questa zone, non si applicheranno le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgeranno secondo specifici protocolli. In queste zone potranno, comunque, essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive legate e a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico b) Più numerose le misure contenute del nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 B 1. Misure valide in tutta Italia: Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto salvo che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi: tali prescrizioni possono essere derogate esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico; Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso; Obbligo di rispettare le misure di prevenzione igienico-sanitarie, inclusa l’igiene costante e accurata delle mani; Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro: tale prescrizione potrà essere derogata esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico; Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi; Ammessa la chiusura di strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private; Obbligo nei locali pubblici e in quelli aperti al pubblico e negli esercizi commerciali di esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente; Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante; Consentiti solo gli eventi e le competizioni riguardanti sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali: allenamenti a porte chiuse; Sospese le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche; Lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati dal Ministero dello Sport, è sospeso e sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale; Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando in modo che dal 50% al 75% della popolazione scolastica svolga attività in presenza, mentre la restante parte sarà svolta tramite ricorso alla didattica a distanza; L’attività didattica per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continuano a svolgersi integralmente in presenza con l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni o per soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine; A bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale, escluso il trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 %; Garantiti i servizi bancari, finanziari e assicurativi; Le attività commerciali al dettaglio si svolgono assicurando la distanza interpersonale di un metro, ingressi dilazionati e il divieto di permanenza più del tempo necessario per l’acquisto dei beni: nelle giornate festive e prefestive chiusi gli esercizi commerciali e strutture assimilabili (salvo le eccezioni previste, tra cui farmacie e generi alimentari); Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentiti dalle 5,00 sino alle ore 18,00 con consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone al tavolo se non conviventi; dopo le ore 18.00 vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; consentita senza limiti di orari la ristorazione negli alberghi e in strutture ricettizie limitatamente ai clienti che siano ivi alloggiati; Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze: per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (i.e. bar e altri ristori senza cucina) e 47.25 (i.e. commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00; Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza interpersonale di almeno un metro, nonché le attività delle strutture ricettive nel rispetto della distanza interpersonale e delle Linee Guida Regionali; Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose: con riguardo alle abitazioni private fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza; Vietate sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; Consentite le manifestazioni pubbliche in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali e delle altre misure di contenimento; Sospese le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono a distanza; Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; Sospesa l’attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolti all’interno di locali adibiti ad attività differente; Consentita l’apertura al pubblico di musei, luoghi di cultura e mostre da lunedì a venerdì, a condizione che siano garantiti flussi di visitatori contingentata e tali da evitare assembramenti e rispettare la distanza di almeno un metro; Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, utilizzabili solo da atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e rispettive federazioni; Le Università predispongono in base all’andamento del quadro epidemiologico un piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale; Sospeso lo svolgimento delle prove selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e quelle di abilitazione all’esercizio della professione, ad eccezione dei casi espressamente previsti. B 2. Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario di tipo 2 con rischio moderato e scenario di tipo 1 con rischio alto (c.d. Regioni Arancioni) Per tali Regioni, individuate con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali: Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito anche il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto; Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (i.e. bar e altri ristori senza cucina) e 47.25 (i.e. commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00; Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura. B 3. Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario di tipo 3 (Regioni Rosse) Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 3” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali: Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori inibiti è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto; Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari: aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie; Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio: consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze: iv) per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (i.e. bar e altri ristori senza cucina) e 47.25 (i.e. commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00; Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale; Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24 (i.e. lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicci, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere); I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile; sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura. B4. Misure per le attività produttive industriali e commerciali: Fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile; Le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12 del DPCM) nonché, per quanto di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 13 del DPCM), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM). B5. Misure per le attività professionali: Raccomandato di: a) attuare modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normative, protocolli e linee guida vigenti; d) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. Restano, infine, le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero che restano soggetti a differenti divieti oppure obblighi di dichiarazione e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o sottoposizione a test molecolare o antigenico a seconda del Paese di ingresso, della durata del soggiorno all’estero e della motivazione del viaggio.