a cura di Uniolex- Stucchi&Partners Il 18 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021, contenente le nuove misure per la riapertura delle attività economiche (ancora sospese) e sociali, nel rispetto dell’esigenza di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Le norme sono entrate in vigore il 18 maggio stesso. Tra le principali novità si segnalano: Limiti orari agli spostamenti (art. 1) Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo; Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli previsti nel decreto per eventi di particolare rilevanza; Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell’art. 2 D.L. n. 19 del 2020, come rideterminati dal decreto; Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al decreto. Attività dei servizi di ristorazione (art. 2) Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, nonché di protocolli e linee guida adottati. Attività commerciali all’interno dei mercati e centri commerciali (art. 3) Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, possibilità di svolgere le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, D.L. n. 33 del 2020. Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere (Art. 4) Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo; Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, D.L. n. 33 del 2020. Corsi di formazione (Art. 10) Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, D.L. n. 33 del 2020. Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19 (Art. 14) La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale; La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Norme che rimangono in vigore (Art. 16) Fino al 31 luglio 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal D.L. 65 del 2021, continuano ad applicarsi le misure del provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’art. 2, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo, per quanto non modificato dal D.L. 65 del 2021, quanto previsto dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52. La violazione delle disposizioni previste nel Decreto Legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. Possibile anche l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Infine, le ulteriori misure del Decreto Legge interessano Eventi sportivi aperti al pubblico (Art. 5), Impianti nei comprensori sciistici (Art. 6), Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (Art. 7), Parchi tematici e di divertimento (Art. 8), Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie (Art. 9) e Musei e altri istituti e luoghi della cultura (Art. 11)