_Anno nuovo, nuove restrizioni: firmato il primo Decreto-legge dell’anno.

A cura di Uniolex-Stucchi&Partners

Il nuovo anno viene inaugurato con il primo Decreto-legge “dedicato” (Decreto Legge 5 gennaio 2021 n. 1) all’approvazione di ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Il 5 gennaio 2021 è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo Decreto-legge dell’anno e le sue previsioni sono entrate in vigore il successivo 6 gennaio, mentre è atteso per il 15 gennaio 2021 il prossimo DPCM.

Quali nuove misure sono state introdotte?

  • Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute: consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma;
  • Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni in scenario di massima gravità e ad alto livello di rischio (c.d. “zone rosse”), si applicano le misure previste per le zone con scenario di elevata gravità ed elevato livello di rischio (c.d. “zone arancioni”), ma sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • Fino al 15 gennaio 2021 nelle Regioni in cui si applicano le misure per le c.d. “zone rosse” è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e’ consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • In caso di violazione delle disposizioni restrittive, potranno essere applicate la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, mentre in caso di violazioni commesse dagli esercenti può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni e, all’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario a impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni;
  • Dal 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica garantendo almeno al 50% della popolazione studentesca l’attività didattica in presenza: la restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Quali restrizioni sono vigenti nelle Regioni del c.d. arancioni?

  1. Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito anche il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori delle c.d. zone arancioni è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  2. Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

E quali in quelle “rosse”?

  1. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori inibiti è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  2. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari: aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio: consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  1. Tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, l’attività sportiva anche dilettantistica, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese: sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  2. Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  3. Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse dalle lavanderie e pulitura articoli tessili, lavanderie industriali, tintorie, parrucchieri, barbieri, pompe funebri;
  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.