_Decreto Sostegni bis: le nuove norme in materia di lavoro

a cura di Uniolex- Stucchi&Partners

È stato pubblicato in data 25 maggio 2021, il Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021) con il quale sono state adottate nuove misure connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Tra le principali misure che interessano i datori di lavoro si segnalano:

Trattamenti di integrazione salariale (Art. 40)

  • In alternativa ai trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148 /2015, i datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1 D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possono presentare, previa stipula di accordi collettivi aziendali ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 21 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo di cui al presente comma è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell’accordo collettivo. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui al presente comma devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’art. 3, comma 5 D.Lgs. 4 settembre 2015, n. 148, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

  • I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77.
  • I datori di lavoro privati di cui all’art. 8, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, che a decorrere dalla data del 1 luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale ai sensi degli artt. 11 e 21 del D.L. 14 settembre 2015, n. 148 sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 del medesimo D.Lgs. fino al 31 dicembre 2021. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l’anno 2021. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Divieto di licenziamento (Art. 40, commi 4 e 5)

  • Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 3 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli art. 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi datori di lavoro resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà’ di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.
  • Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di:
    • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai  sensi dell’articolo 2112 del codice  civile  o
    • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
    • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Contratto di rioccupazione (Art. 41)

  •  In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 é istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Il contratto è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
  • Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione é la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
  • Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
  • Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo é riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  • Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 L. 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della L 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
  • Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già’ fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
  • Il beneficio previsto dal comma 5 é cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso é oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.
  • Il beneficio previsto dal comma 5 é concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
  • Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 é riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

Nel Decreto sono, infine, previste ulteriori misure quali disposizioni in materia di reddito di emergenza (art. 36), disposizioni in materia di NASPI (art. 38), disposizioni in materia di contratto di espansione (art. 39), proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (art. 42), decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (art. 43), indennità per i collaboratori sportivi (art. 44), proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45), interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art.50), nonché misure di sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi (artt. 1- 11), misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese (artt. 12- 25), misure per la tutela della salute (art. 26-35)