_Diritto all’oblio in Italia, in Europa e oltre!

Diritto all’oblio in Italia, in Europa e oltre!

di Paola Gobbi e Marco Tesoro

 

Il Garante Privacy italiano adotta un audace provvedimento destinato ad avere rilevanti implicazioni in tema di estensione del diritto all’oblio.
Con il provvedimento n. 557 del 21 dicembre 2017, di recente pubblicazione, il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto a Google la deindicizzazione a livello globale di tutti gli URL che rimandavano a siti internet contenenti articoli falsi e offensivi aventi ad oggetto il ricorrente.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino italiano, professore universitario residente negli Stati Uniti, che aveva denunciato a Google la presenza di numerosi URL che rimandavano a siti internet e web forum all’interno dei quali erano presenti articoli ritenuti gravemente offensivi della sua reputazione e dignità, oltre a false informazioni sul suo stato di salute.
Google rifiutava la richiesta di cancellazione, sostenendo che il ricorrente avesse un profilo pubblico in quanto professore universitario, e rilevando altresì che le notizie si riferivano a fatti molto recenti, avvenuti nel 2017.

Il professore ricorreva quindi al Garante, rilevando di non aver mai ricoperto cariche pubbliche, evidenziando il grave nocumento arrecatogli da tali informazioni, false e offensive, per la cui cancellazione era anche stato ricattato.
Pertanto, il professore chiedeva al Garante di imporre a Google la rimozione di n. 26 URL, specificatamente elencati in ricorso, dalla lista di risultati europei ed extraeuropei rinvenibili su Google digitando il suo nome e cognome.

Il colosso di Mountain View si opponeva alla richiesta del ricorrente ritenuta alla stregua di una “cancellazione globale” e in quanto tale inammissibile, a detta di Google, perché:

  • la Corte di Giustizia ha disposto che il bilanciamento di interessi fra diritto all’oblio e libertà di informazione vada eseguito sulla base delle normative applicabili nello Stato europeo in cui la richiesta è formulata o, al più, nell’ambito dei sistemi giuridici degli Stati membri dell’UE (“Google Spain v AEPD and Mario Costeja González” c.d. “sentenza Costeja”);
  • la questione della “deindicizzazione globale” è attualmente all’esame della Corte di giustizia per effetto del deferimento effettuato in data 21 agosto 2017 dal Consiglio di Stato francese, circostanza che rendeva necessaria la sospensione del giudizio.

Il Garante respingeva le eccezioni di Google sostenendo che il bilanciamento degli interessi in questo caso propendeva per una maggiore tutela del ricorrente, vista la presenza di notizie sul suo stato di salute da considerarsi – in ossequio alle linee guida emanate dal WP29 sull’attuazione della citata sentenza Costeja – quali aventi un impatto maggiore sulla vita privata dell’interessato rispetto ai dati personali comuni.
Il Garante, inoltre, evidenziava che in presenza di “informazioni che sono parte di campagne personali contro un determinato soggetto, sotto forma di rant (esternazioni negative a ruota) o commenti personali spiacevoli”, la deindicizzazione deve essere giudicata con maggiore favore in presenza di “risultati contenenti dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti, in termini reali” soprattutto “se ciò genera un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata”.

Sotto altro profilo e di particolare importanza risulta la decisione del Garante di non sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte.
A tal proposito il Garante si limita a rilevare che, trattandosi di un cittadino italiano residente all’estero, il nocumento dallo stesso denunciato non verrebbe meno se l’ordine di cancellazione valesse soltanto per gli URL presenti sulla piattaforma europea, obbligando di conseguenza Google alla rimozione degli URL denunciati, presenti sulla versione europea nonché sulle versioni extraeuropee del celebre motore di ricerca.

La decisione in commento ha un’importanza che va certamente oltre il caso specifico visto l’ampliamento a livello globale della tutela riconosciuta, nonché particolarmente coraggiosa alla luce del giudizio pendente di fronte alla Corte di Giustizia, di cui non ci resta che attenderne l’esito.