_DPCM 18 ottobre 2020: cosa è cambiato in pochi giorni.

A cura di Uniolex – Stucchi&Partners

Il 18 ottobre 2020, a soli cinque giorni dal precedente, è stato firmato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologia da COVD-19. Le misure del nuovo provvedimento entrano in vigore il 19 ottobre e saranno valide sino al prossimo 13 novembre 2020 e tengono conto dei dati comunicati dal Comitato tecnico-scientifico il 17 e il 18 ottobre 2020.

Quali misure sono cambiate?

  • Riconosciuta la possibilità di chiudere al pubblico dopo le 21.00 strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, salva la possibilità di accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentiti dalle 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, con un massimo di sei persone al tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; sempre consentito la ristorazione con consegna a domicilio nonché, fino alle 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze: tali attività restano consentite a condizione che le Regioni e Provincie autonome abbiamo preventivamente accettato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori; obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
  • Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Sospese le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono a distanza;
  • Fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
  • Vietate sagre e fiere di comunità: consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro;
  • Consentiti solo gli eventi e le competizioni riguardanti sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI o dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali: per tali eventi è consentita la presenza del pubblico con percentuale massima del 15% della capienza totale e, comunque, non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e 200 per quelle in luoghi chiusi, ferma la possibilità per le Regioni, d’intesa con il Ministero della Salute di stabilire un diverso numero massimo;
  • Lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati dal Ministero dello Sport, è consentito solo se riconosciuti di interesse nazionale o regionale: l’attività sportiva dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, modulando la gestione degli orari di ingresso e uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.00;
  • Le Università predispongono in base all’andamento del quadro epidemiologico un piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale.

Quali le principali che hanno trovato conferma?

  • Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto salvo che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Tali prescrizioni possono essere derogate esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico;
  • Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro: tale prescrizione potrà essere derogata esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico;
  • Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
  • Obbligo di rispettare le misure di prevenzione igienico-sanitarie, inclusa l’igiene costante e accurata delle mani;
  • Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
  • Consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in forma statica, purché siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
  • Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Fortemente raccomandato, nelle abitazioni private, di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Cosa è stato previsto per le attività industriali e commerciali?

  • Le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12 del DPCM), nonché, per quanto di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 13 del DPCM), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM).

E per le attività professionali?

  • Per le attività professionali si continua a raccomandare di: a) attuare modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Oltre alle regole di carattere nazionale, rimane la possibilità per le Regioni di adottare misure più restrittive di quelle di carattere nazionale, come per esempio quelle adottate lo scorso 16 ottobre dalla Regione Lombardia (ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020) ove è stata vietata, dalle ore 18.00, la vendita d’asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici (anche da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali), nonché ribadito l’obbligo di rilevare la temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro.