_DPCM 3 novembre 2020: restrizioni diverse in ogni Regione.

A cura di Uniolex – Stucchi&Partners

Il differente tasso di incremento dei casi di contagio nelle diverse Regioni italiane ha imposto l’adozione di un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato nella notte del 3 novembre 2020 dove, accanto a restrizioni che operano su tutto il territorio nazionale, se ne prevedono alcune di maggior rigore differente da Regione a Regione.

Le nuove misure entrano in vigore giovedì 5 novembre e saranno valide sino al prossimo 3 dicembre 2020.

 

Quali nuove misure saranno applicate in tutta Italia?

  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • Ammessa la chiusura di strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Consentiti solo gli eventi e le competizioni riguardanti sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali: allenamenti a porte chiuse;

  • Sospesa l’attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolti all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;
  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando in modo che il 100% dell’attività sia svolta tramite ricorso a didattica integrata, salvo le attività da svolgere nei laboratori o da svolgere in presenza per situazioni di disabilità o specifici disturbi dell’apprendimento;
  • L’attività didattica per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza con l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni o per soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine;
  • chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • A bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale, escluso il trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 %.

 Quali, invece, sono state confermate per tutto il territorio nazionale?

  • Obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto salvo che, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi: tali prescrizioni possono essere derogate esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico;
  • Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro: tale prescrizione potrà essere derogata esclusivamente con Protocolli validati del Comitato tecnico-scientifico;
  • Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;
  • Obbligo di rispettare le misure di prevenzione igienico-sanitarie, inclusa l’igiene costante e accurata delle mani;
  • Obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante;
  • Obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e linee guida vigenti;
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentiti dalle 5,00 sino alle ore 18,00 con consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone al tavolo se non conviventi; dopo le ore 18.00 vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; consentita senza limiti di orari la ristorazione negli alberghi e in strutture ricettizie limitatamente ai clienti che siano ivi alloggiati;
  • Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose: con riguardo alle abitazioni private fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
  • Vietate sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  • Sospese le attività delle palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza;
  • Lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati dal Ministero dello Sport, è sospeso e sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistico di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
  • Consentite le manifestazioni pubbliche in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali;
  • Sospese le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono a distanza;
  • Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • Chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, utilizzabili solo da atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e rispettive federazioni;
  • Le Università predispongono in base all’andamento del quadro epidemiologico un piano di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale.

 

Quali misure potranno essere prese nelle Regioni del c.d. scenario 3?

Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 3” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:

  • Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito anche il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui allo “scenario 3” è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  • Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

Quali misure potranno essere prese nelle Regioni del c.d. scenario 4?

Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 4” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:

  1. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori inibiti è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  2. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari: aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio: consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  1. Tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, l’attività sportiva anche dilettantistica, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese: sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  2. Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  3. Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
  • Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
  • Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24;
  1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

 Cosa è stato previsto per le attività industriali e commerciali?

  • Fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privato;
  • Le attività produttive industriali e commerciali sull’intero territorio nazionale devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (Allegato 12 del DPCM) nonché, per quanto di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (Allegato 13 del DPCM), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (Allegato 14 del DPCM).

 

E per le attività professionali?

  • Per le attività professionali si continua a raccomandare di: a) attuare modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normative, protocolli e linee guida vigenti; d) incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Restano, infine, le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero che restano soggetti a differenti divieti oppure obblighi di dichiarazione e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o sottoposizione a test molecolare o antigenico a seconda del Paese di ingresso, della durata del soggiorno all’estero e della motivazione del viaggio.

Dpcm_3_novembre_2020

Dpcm_20201103_allegati_