_Facebook sul luogo di lavoro: sì al licenziamento

di Paola Gobbi e Silvia Fumagalli

A distanza di pochi mesi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3133 del 1 febbraio 2019 che è salita agli onori della cronaca per il tema trattato (la legittimità del licenziamento della dipendente che utilizza Facebook durante l’orario di lavoro), la giurisprudenza è tornata a pronunciarsi in materia.

Con una sentenza di pochi giorni fa (n. 2363 del 10 giugno 2019), il Tribunale di Bari ha infatti  affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad una dipendente che aveva installato sul cellulare aziendale concessole in uso dal datore di lavoro un profilo Facebook personale, che utilizzava per intrattenere frequenti e numerose conversazioni private durante l’orario di lavoro, nonché per fornire a dipendenti di imprese concorrenti dirette informazioni riservate della propria datrice di lavoro, che potevano potenzialmente agevolare l’attività delle concorrenti.

Secondo il Tribunale, la condotta tenuta dalla lavoratrice integrava una sicura violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con conseguente legittimità dell’intimato licenziamento.

Violazione dei doveri gravanti sul lavoratore che è stata affermata anche dai giudici della Corte di Cassazione con la citata sentenza n. 3133. In particolare, nella pronuncia di febbraio, secondo la Cassazione la condotta della lavoratrice che aveva trascorso troppo tempo su Facebook durante l’orario di lavoro integrava la violazione degli obblighi di diligenza e buona fede nell’espletamento dell’attività lavorativa. Anche in quel caso, pertanto, il licenziamento era stato ritenuto legittimo.

La casistica di sentenze nelle quali sono presenti i nuovi canali digitali non si ferma alle due pronunce citate ma è varia e vasta ed attiene non solo al comportamento tenuto dal lavoratore sul luogo di lavoro, ma anche a comportamenti “extra-lavorativi”.

E così, se è stata affermata la legittimità del licenziamento del dipendente che posta su Facebook commenti negativi sul proprio datore di lavoro, in quanto è stato ritenuto che tali commenti travalichino il diritto di critica, con conseguente violazione dell’obbligo di fedeltà (Cassazione n. 10280 del 27 aprile 2018) è stato anche ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore, assente dal lavoro perché malato, che posta su Facebook foto in cui durante la malattia viene ritratto in salute a suonare ad un concerto (Cassazione n. 6047 del 13 marzo 2018).

I nuovi canali digitali non hanno, quindi, modificato i doveri che i lavoratori devono rispettare nell’ambito del rapporto di lavoro ma i datori di lavoro, nell’acquisizione dei dati, devono comunque rispettare le regole previste in tema di controlli e protezione dati, al fine di poter legittimamente contestare il comportamento illegittimo del dipendente.